Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. III Civile – Sentenza n. 2117/2015 del 22.07.2015 (Dott. Mirenda)

TRIBUNALE DI VERONA
Terza Sezione

Il Tribunale, all’esito della Camera di Consiglio, dà lettura della seguente

SENTENZA
nella causa promossa da

E. B. C.F. rappresentato e difeso dall’Avv.to D. N. R. C.F.,

attore

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA C.F. Difeso e rappresentato dall’Avv. C.F. V. F. VERONA;

convenuto

iscritta al ?? /2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, SS.UU. 16.1.2015 n. 642; v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – era stata, del resto, già codificata grazie all’ora abrogato art.16 del d.lgs 5/03, recettivo dei precedenti orientamenti giurisprudenziali;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (1) ;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato, quindi, il contenuto della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla banca oggi opposta;

richamate parimenti le confutazioni difensive di cui alla comparsa di risposta della banca medesima;

richiamata, da ultimo, l’ordinanza riservata del 15.10.2014;

osservato che la ctu contabile disposta in esecuzione dell’ordinanza predetta non ha potuto accertare l’ entità delle poste illecite annotate in conto corrente dalla banca in ragione delle gravi carenze documentali evidenziate dal CTU Dott. Anti;

osservato che il relativo onere di allegazione gravava ex art. 2697, coma primo, c. civ. sulla banca opposta, agendo qui essa per il recupero del proprio credito;

dato atto, così, delle preclusioni probatorie in cui essa è incorsa per fatto proprio;

che, dunque, come preannunciato con l’ordinanza riservata di cui sopra, deve ravvisarsi l’ ipotesi del c.d. saldo zero, nel senso ivi precisato, per l’effetto dell’inevitabile rigetto della domanda monitoria;

che, infine, le spese seguono inevitabilmente la soccombenza della banca e si liquidano in € 13.000,00, per compensi relativi alla fase di studio, introduttiva e decisoria, oltre agli accessori di legge;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, revoca il decreto opposto;

respinge la domanda della banca e, per l’ effetto, la condanna alla rifusione delle spese di lite come sopra liquidate.

Così deciso, in Verona, il 24/07/2015

Il Giudice est.

Dott. Andrea Mirenda


1) La conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., e l’osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito.

Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145; v. anche C&SS. CIV., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199

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