Sentenze

Tribunale di Verona – Provvedimento del 31.7.2015 – Legge n. 55/2015 sul c.d. divorzio breve (Dott. D'Amico)

TRIBUNALE di VERONA
– I sezione civile –

Legge 6 maggio 2015 n. 55 – Criteri applicativi

Anche alla luce dell’immediata applicabilità della legge di cui sopra ai giudizi già pendenti, consultati i sigg. Magistrati componenti la Sezione, pare opportuno evidenziare quanto segue, ferma restando la possibilità di modifiche dettate dall’esperienza successiva:

1. in esito all’udienza presidenziale, i procedimenti di divorzio saranno assegnati allo stesso G.I. che sta già trattando il procedimento di separazione tra le stesse parti;

2. le sentenze non definitive di separazione (art. 709 bis CPC) e di divorzio (art. 4 co. XII L. n. 898/1970) saranno emesse d’ufficio nella prima udienza davanti al G.I. (rimanendo salva ogni sua diversa valutazione per i procedimenti contumaciali) e i termini di cui all’art. 183 co. VI CPC verranno quindi assegnati alle parti dal Collegio, se l’istruttoria sarà ritenuta necessaria;

3. a questo punto, ferma restando la difficile praticabilità di una riunione dei due giudizi pendenti avanti lo stesso G.I. (per la non sovrapponibilità di tutte le domande proponibili nei due giudizi) e della sospensione del giudizio di divorzio ex art. 295 CPC (per la mancanza di un nesso pregiudizialità tra i due giudizi), gli stessi giudizi proseguiranno davanti allo stesso G.I., con l’adozione di tutte quelle misure pratiche procedurali necessarie ad una sollecita trattazione di ambedue i procedimenti;

4. in ogni caso, dalla contemporanea pendenza dei due giudizi e dalla sollecita emanazione delle sentenze non definitive di cui sopra, conseguirà che:

a) la decisione in sede divorzile sulle domande relative all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento e mantenimento dei figli avrà carattere assorbente per le analoghe domande ancora pendenti nel giudizio di separazione;

b) la tempestiva emanazione della sentenza non definitiva di divorzio priverà di sostanziale rilievo la domanda di addebito, sia per quanto concerne i suoi effetti successori, sia per la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi (si può infatti riconoscere un assegno divorzile – caratterizzato dalla sola finalità assistenziale – anche al coniuge colpevole);

c) una volta pronunciati i provvedimenti presidenziali in sede di divorzio, non ha più significato esaminare la domanda relativa all’assegno di mantenimento nella separazione (se non nel periodo compreso tra le date di deposito del ricorso di separazione e del ricorso di divorzio).

Verona, 31 luglio 2015.

Il Presidente
(dott. E. d’Amico)

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