Sentenze

Tribunale di Udine, Sez. Civile – Sentenza n. 715/2016 del 01.06.2016 (Dott. G. Mullig)

Violazione codice della strada

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE

in persona del Giudice monocratico dr.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nelle causa civile d’appello iscritta al n. XXX/2015 di Ruolo Generale il vertente

tra

C. L. – rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso di primo grado, dall’avv. S. P. () 35131 PADOVA e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P. G. (), in 33100 UDINE;

– parte attrice appellante

COMUNE DI UDINE – rappresentato e difeso, per mandato a margine della comparsa di risposta di secondo grado, dall’avv. M. G. () e dall’avv. F. R. () e con domicilio eletto presso C/O COMUNE 33100 UDINE;

– parte convenuta appellata

Oggetto: violazione codice della strada
Causa discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. all’udienza del 31.5.2016 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come in atto di appello Per parte convenuta:
come da comparsa di risposta di secondo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con verbale di accertamento n. 31250/602 la Polizia Locale di Udine contestava a C. L. la violazione dell’art. 142, commi 2 e 8, Codice della Strada, per avere percorso via Bariglaria di Udine con direzione Godia – Beivars ad una velocità superiore di 32km/h il limite imposto.
C. si opponeva al predetto verbale chiedendo al Giudice di pace di Udine l’annullamento dello stesso e allegando:
1. che la postazione di controllo sulla rete stradale “era celata dietro ad alcuni cassonetti”;
2. che in ogni caso non era indicato se fissa o mobile;
3. che, comunque, quella esistente non era visibile essendo posto sull’incrocio con via Bologna;
4. che la distanza della segnalazione dalla postazione non era regolare;
5. l’anomalo funzionamento dell’apparecchio utilizzato;
6. La non visibilità della segnaletica sul limite di velocità.
Il Comune di Udine chiedeva il rigetto dell’opposizione per infondatezza dei motivi.
Con sentenza n. 288/14 il Giudice di pace di Udine rigettava l’opposizione, confermando il verbale opposto, e compensava le spese.
Propone oggi appello il C. riproponendo i motivi di opposizione n. 1,2, 5 e 6 rinominati sub A, B, C, e D.
Motivo A)
Lamenta l’appellante che le foto 1 2 e 3 di controparte dimostrerebbero la non visibilità della postazione di controllo in quanto nascosta dai cassonetti dei rifiuti.
Il Giudice di pace ha ritenuto infondato il motivo evidenziando la ripresa frontale delle 3 foto prodotte dalla Polizia Locale.
Reputa questo giudicante corretta la considerazione del Giudice di prime cure.
Dalle foto 1 2 e 3, infatti, è ben chiara la visuale frontale dello strumento utilizzato, e quindi la visibilità degli accertatori la cui postazione non poteva spingersi ovviamente fino ad invadere la carreggiata.
Peraltro è ormai certo, non essendo stato oggetto di querela di falso, che la postazione si trovasse al civico 266 mentre i cassonetti si trovano al civico 270, cioè , come già precisato dal Comune con il con il doc. 5 di primo grado, a circa 63 metri di distanza dai cassonetti.
Motivo sub B)
L’appellante lamenta l’inesistenza di una segnaletica mobile indicativa di una postazione di controllo mobile essendo stata invece accertata solo l’esistenza di una segnaletica fissa, come tale in contrasto con la Direttiva cd. “Maroni” in materia.
Il Comune si è limitato sul punto a citare una sentenza del 2007 della Suprema Corte che attesta la necessità della informazione agli automobilisti dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.
Nel caso di specie il rilevamento è stato effettuato mediante Telelaser (cfr. doc. 4 Comune) e l’informazione è stata resa con cartello fisso “Comune di Udine – Polizia Municipale – controllo elettronico della velocità” (cfr. foto pag. 7 atto di opposizione).
Ebbene, alla stregua della recente ordinanza della Suprema Corte, sez. 6 – 2, 14.3.2014 n. 5997, “In tema di circolazione stradale, il verbale di accertamento della violazione dei limiti di velocità deve attestare il carattere temporaneo o permanente del dispositivo di rilevamento elettronico eventualmente utilizzato, onde consentire al trasgressore di valutare la legittimità dell’accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari.”
Ebbene, si legge nella parte motiva dell’ordinanza: “il ricorrente ha inteso denunciare la violazione dell’art. 200 C.d.S. 1992, con riferimento all’obbligo di necessaria completezza del verbale di accertamento, sul presupposto che, nella fattispecie, sarebbe stato indispensabile che gli agenti verbalizzanti della Polstrada avessero indicato, ai fini della validità stessa dell’intero procedimento amministrativo, tutte le circostanze idonee ad evidenziare i presupposti sui quali era stata fondata la complessiva attività di accertamento, ivi compreso quello relativo alla tipologia mobile o temporanea del segnale di preavviso del controllo di velocità, dato questo che – per stessa ammissione trasparente dalla sentenza qui impugnata – non risultava essere stato riportato nella copia notificata al trasgressore. Orbene, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (v. ad es., Cass. n. 7419 del 2009) ha evidenziato che, ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di “autovelox”, dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione. A tal riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa ”ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell’atto di accertamento.
La cogenza di tale previsione – come dedotto anche dal ricorrente – è desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice della strada, essendo stato inserito – per effetto del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 3, conv., con modif., nella L. 2 ottobre 2007, n. 160 – il nuovo comma 6 bis nel testo dell’art. 142 C.d.S., alla stregua del quale ”le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S.”. Con la stessa disposizione innovativa veniva rimessa l’individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno ed il primo di tali decreti attuativi – adeguatamente richiamato anche dal ricorrente – è stato adottato il 15 agosto 2007, prevedendosi, in particolare, all’art. 2 (comma 1) che ”i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”, aggiungendosi, nello stesso articolo, che ”la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km”. Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di
polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox “devono essere installati con adeguato anticipo…”, senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell’inerente attività di segnalazione). In altri termini la “ratio” della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile – come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità – nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico. Orbene, alla stregua di tali elementi, si evince che, proprio in dipendenza della evidenziata natura di requisito di legittimità – con riferimento all’attività di accertamento – del riferito obbligo in capo agli agenti verbalizzanti, sarebbe stato necessario, in funzione della conseguente legittimità della verbalizzazione delle inerenti operazioni, che gli accertatori avessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell’art. 200 C.d.S. 1992, tale indispensabile modalità dell’accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l’assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell’accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.
Nel verbale in esame, dunque, è indicata la presenza della segnalazione senza tuttavia precisare se fissa o mobile, in contrasto con quanto richiede la direttiva sui controlli emanata dal ministero dell’Interno il 14 agosto 2009 la quale, riprendendo precedenti pareri delle Infrastrutture, stabilisce che i segnali permanenti possono essere usati anche per accertamenti temporanei solo se gli appostamenti sono sistematici.
E nella fattispecie non vi sono elementi per affermare tale ultima eventualità.
Per tale motivo quindi il verbale va annullato.
Nell’accoglimento di tale motivo di appello si intende assorbito anche l’esame dei rimanenti due (disfunzione della strumentazione usata e non visibilità del limite di velocità nella zona urbana).
Le spese vanno compensate in entrambi i gradi del giudizio stante la novità della questione e la pronuncia dirimente della Suprema Corte in data successiva al verbale in esame.
P.Q.M.

Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa d’appello n. XXX/2015 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l’appello e per l’effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, previo accoglimento della proposta opposizione, annulla il verbale di accertamento n. 31250/602 della Polizia Locale di Udine;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Udine, il 31/05/2016.
Il Giudice
dr.ssa Giovanna Mullig

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