Sentenze

Tribunale di Modena, Sez. Lavoro – Sentenza n. 322/2015 dell'1.02.2016 (Dott. F. Ricci)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice Filippo Ricci ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1220/2013 promossa da:
P. S., nato il a , C.F. , con domicilio eletto in Modena via presso l’avv. A. M. C., C.F. , del foro di Modena, che lo rappresenta e difende

RICORRENTE

contro

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA di MODENA, C.F. , con domicilio presso il Servizio Affari Generali – ufficio contenzioso del lavoro, in Modena via del , rappresentata e difesa dall’avv. S. M., C.F. , del foro di Bologna

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente P. S. lamenta che, essendo stato licenziato dal datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, non poteva godere di n. 69 giorni di ferie accumulate e pertanto è creditore dell’Azienda per la somma di euro 5.518,83.
L’azienda convenuta non contesta il quantum indicato dal ricorrente, ma l’an del relativo obbligo datoriale, atteso l’art.5 comma 8 del D. L n. 95/2012 (convertito con legge n. 135/2012), entrato in vigore il 7.7.2012, ossia qualche giorno prima del licenziamento in “tronco”, che la convenuta intimava al ricorrente il 19.7.2012.
L’art. 5 (rubricato: “riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”), comma 8 prevede: le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche .. sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. “La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Secondo la convenuta, in conseguenza della disposizione normativa e della cessazione del rapporto per fatto imputabile al lavoratore si sarebbe determinata una impossibilità assoluta della prestazione richiesta dal ricorrente, talché il diritto azionato si sarebbe estinto.
Non è dubbio che, secondo il dettato legislativo, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute “si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”.
Viene meno, dunque, “in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore”,”il diritto .. al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica” (tra le tante, cass. sez.L. 17353/2012).
Altro, però, è il diritto all’indennità sostitutiva, altro è l’obbligo gravante sul datore di lavoro di compensare le maggiori prestazioni rese dal lavoratore allorché lo stesso è per ritenute esigenze di servizio e, quindi, per un fatto a lui non imputabile non ha goduto del periodo di sospensione dall’obbligo lavorativo.
Certamente, la novella legislativa ha inciso sul primo (diritto all’indennità sostitutiva) – che i dirigenti più non possono erogare e i lavoratori più non possono percepire in luogo delle ferie non godute -, ma, altrettanto certamente, la novella ha lasciato impregiudicato il secondo (obbligo restitutorio), avendo anzi inteso rafforzare l’esecuzione della prestazione in “forma specifica” e, quindi, ex parte accipientis, il godimento del riposo compensativo in costanza del rapporto di lavoro e del correlato obbligo retributivo.
Recita infatti la nuova disposizione normativa: le “ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale .. sono obbligatoriamente fruiti..”.
La volontà del legislatore, pertanto, è chiara nel porre un obbligo il cui adempimento non è escluso neppure dalla “cessazione del rapporto di lavoro”, sicché, nel caso di specie, fermo il potere di intimare il licenziamento per giusta causa, il datore di lavoro, più non potendo liquidare, per factum principis, un indennizzo in denaro, avrebbe dovuto adempiere l’obbligazione su di lui gravante facendo decorrere gli effetti della risoluzione del rapporto da epoca posteriore ai 69 giorni di ferie non godute dal lavoratore.
Né il datore, in relazione alla causale del licenziamento, può invocare una impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile e, quindi, un fatto estintivo dell’obbligazione (art. 1256 c.c.). Invero, nel periodo di fruizione remunerata del riposo compensativo, la prestazione del lavoratore licenziato sarebbe rimasta comunque sospesa, e, dunque, privo di incidenza sull’interesse del creditore il comportamento gravemente lesivo del vincolo fiduciario sanzionato con la misura espulsiva. L’accoglimento della domanda a titolo di risarcimento del danno non comporta extrapetizione, ma, nei limiti del quantum richiesto, riqualificazione giuridica della stessa.
Invero, per un verso, il fatto posto a fondamento della pretesa è che le modalità di intimazione del licenziamento hanno impedito al ricorrente la fruizione delle ferie; per altro verso, la neutralizzazione legislativa del petitum indennitario vale a riespandere il contenuto tipico dell’obbligazione primaria ossia il diritto alla reintegrazione in forma specifica – riposo compensativo retribuito – e l’automatica sua declinazione risarcitoria in caso di violazione.
Il regolamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.

il Tribunale di Modena in funzione di giudice del lavoro;
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta; condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 5.518,83, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del licenziamento fino al soddisfo.
condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre accessori di legge;
termine di 60 giorni per il deposito della sentenza
Modena 20.10.2015
Il giudice del lavoro
Filippo Ricci

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