Sentenze

Tribunale di Modena, Sez. Civile – Sentenza n. 2435/2015 del 26.11.2015 (Dott. A. Rovatti)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE CIVILE

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. r.g. 2011, promossa da
S.R.L. G. COSTRUZIONI
difensore avv. R. P. del foro di Modena,

ATTRICE-OPPONENTE

contro

SERVIZI PROFESSIONALI SOC.COOP.
difensore avv. A. V. del foro di Modena,

CONVENUTA-OPPOSTA

il tribunale di Modena in persona del giudice unico dr. Alberto Rovatti ha pronunciato sentenza sulle conclusioni precisate per l’ATTRICE OPPONENTE – come da citazione in opposizione, per la CONVENUTA OPPOSTA come da comparsa – di costituzione e risposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La S.R.L. GROSSI COSTRUZIONI si è opposta al decreto nel quale a essa era stato ingiunto di dare alla SERVIZI PROFESSIONALI SOC.COOP. la somma di denaro di 7.972,00 euro e accessori, a titolo di compenso per prestazioni di assistenza contabile e fiscale, credito portato da fatture numero 89 e numero 90 del 31 marzo 2011.
La S.R.L. GROSSI COSTRUZIONI ha affermato che nessuna delle prestazioni indicate nelle fatture sarebbe stata eseguita, a eccezione di consulenza per l’anno 2008 e formazione del bilancio; comunque le prestazioni relative all’anno 2008 sarebbero state pagate e il compenso sarebbe stato pattuito in soli 2.000,00 euro annui con professionista dante causa della SERVIZI PROFESSIONALI SOC.COOP..
La SERVIZI PROFESSIONALI SOC.COOP. ha sostenuto che l’esecuzione delle prestazioni sarebbe provata da ammissioni della S.R.L. GROSSI COSTRUZIONI, e l’unico pagamento di società del gruppo sarebbe stato per 4.000,00 euro, del quale era stato tenuto conto in altra fattura; ha negato la pattuizione di un compenso di 2.000,00 euro annui.
La stessa S.R.L. G. COSTRUZIONI ha prodotto lettera 23 febbraio 2011 alla SERVIZI PROFESSIONALI SOC.COOP. dell’impresa geom. M. G., sottoscritta dal titolare di essa; nella lettera il sottoscrittore dichiara di scrivere anche in qualità di legale rappresentante delle società: “G. Costruzioni Srl”.
Nella lettera – “premesso che tra la s.v. e la ditta individuale impresa G. di G. geom. M. nonché le società G. Costruzioni Srl – è in corso dal 2005 un contratto per l’erogazione dei servizi di consulenza fiscale e dei relativi adempimenti obbligatori”; segue un elenco di attività corrispondenti alla prestazioni indicate nelle fatture per cui è causa.
La lettera costituisce ammissione implicita dell’esecuzione delle prestazioni di assistenza contabile e fiscale per le quali la SERVIZI PROFESSIONALI SOC.COOP. ha chiesto il pagamento del compenso; o, almeno,”fonda una presunzione di esecuzione, giacché la S.R.L. G. COSTRUZIONI non ha proposto mezzi istruttori a dimostrazione del compimento di essa in proprio” o di diversi soggetti.
La S.R.L. G. COSTRUZIONI non ha prodotto documenti che provino pagamenti, da essa e non da altra società del gruppo eseguiti, astrattamente idonei a estinguere il debito, né documenti che dimostrino con certezza la “pattuizione di un compenso di 2.000,00 euro annui: quello su carta intestata” di altro professionista appare semplice preventivo, in ogni caso non vincolante la SERVIZI PROFESSIONALI SOC.COOP..
Le spese processuali nel giudizio di opposizione sono regolate applicando il principio della soccombenza, l’ammontare liquidato conformemente a dispositivo; si ricorda che la sentenza è titolo esecutivo per il rimborso dell’Iva se dovuta, per il contributo integrativo di cui all’art. 11 della legge n. 576/80, per la tassa giudiziale di registro, senza che occorrano pronunce sui punti.
DISPOSITIVO
Nella causa introdotta dalla SERVIZI PROFESSIONALI SOC.COOP. con decreto d’ingiunzione notificato alla S.R.L. GROSSI COSTRUZIONI il giorno 23 giugno 2011, il tribunale di Modena definisce il giudizio e decide:
a) rigetta l’opposizione, proposta dalla S.R.L. G. COSTRUZIONI contro la SERVIZI PROFESSIONALI SOC.COOP., al decreto d’ingiunzione n. 1675/11 al quale conferisce esecutorietà, dal giudice del tribunale di Modena pronunciato il giorno 14 giugno 2011;
b) condanna la S.R.L. G. COSTRUZIONI a rimborsare alla SERVIZI PROFESSIONALI SOC.COOP. le spese processuali da essa sostenute e dovute nel giudizio di opposizione;
c) liquida le spese processuali a oggi sostenute e dovute nel giudizio di opposizione in 3.235,00 euro di compenso, oltre spese generali e accessori di legge;
d) rigetta le contrarie e diverse domande o eccezioni.
Deliberato in Modena, il giorno 26 novembre 2015.
Il giudice
Alberto Rovatti

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