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Somma temporanea per usufrutto di immobile: non si valuta per quantificare l’assegno divorzile

Corte di Cassazione – ordinanza n. 6105/2022, sez. Sesta Civile

La provenienza da una famiglia facoltosa non è un motivo valido per aumentare l’ammontare dell’assegno di divorzile.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6105/2022, con la quale ha rinviato la decisione presa in precedenza dalla Corte d’Appello competente.

Il caso

Una donna aveva fatto ricorso per ottenere un assegno divorzile più corposo da parte dell’ex marito. La richiesta era stata fatta in virtù del fatto che l’ex coniuge riceveva temporaneamente una somma mensile di 1.800 euro per usufrutto di immobile dalla famiglia di origine. Il ricorso era stato accolto, fissando l’assegno a 1.100 euro mensili e addossando al padre l’80% delle spese straordinarie per l’unica figlia.

La decisione

Secondo i giudici di Cassazione, la decisione in appello è stata presa senza tenere conto delle risorse economiche dei due coniugi. La somma temporanea, infatti, non può essere considerata tra i parametri previsti dall’art. 5 della legge sul divorzio.
La prova che i 1.800 euro mensili fossero un contributo «spontaneo, temporaneo e provvisorio», poi, era contenuta in un documento contenuto nella memoria difensiva e che la Corte d’Appello non ha considerato.
Per questi motivi, il giudizio viene rinviato.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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