Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza n. 54/2017 del 11.01.2017 (Dott. F. Bressan)

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Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Unico, dott. Federico Bressan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2014, trattenuta in decisione all’udienza del 30.6.2016, vertente

TRA

M. M., residente a San Pietro in Cariano, Località Pedemonte, rappresentata e difesa dall’avv. S. T., elettivamente domiciliata presso il difensore, in Villafranca di Verona (VR),

attrice

E

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in San Pietro in Cariano,

convenuto contumace

avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.;

conclusioni: all’udienza di precisazione delle conclusioni del 30.6.2016, il procuratore dell’attrice ha concluso come in atto di citazione (che si richiama qui in parte qua per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento decisorio).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio è la domanda risarcitoria formulata da M. M. nei confronti del Comune di San Pietro in Cariano quale Ente proprietario del marciapiede e del tombino sul quale, in data 7.11.2011, la  medesima affermava di essere scivolata – patendo, nell’occorso, lesioni personali – mentre usciva dalla palestra della scuola elementare di Località Pedemonte.
A fondamento della domanda l’attrice ha allegato che:
i) il riferito giorno 7 novembre 2011, intorno alle ore 17.40, mentre usciva dal cancello della palestra della scuola elementare di Pedemonte, transitando sui tombini posti di fronte al varco di uscita, cadeva rovinosamente a terra a causa del marciapiede dissestato in prossimità degli stessi, resi inoltre ancor più scivolosi da una grossa quantità di foglie bagnate che li ricoprivano, come, in ipotesi, dimostrato dalle foto scattate il giorno successivo all’evento;
ii) a seguito delle lesioni riportate si era recata presso il pronto soccorso di Negrar dove le veniva diagnosticato un trauma alla caviglia sx con probabile frattura del malleolo peroneale, con prognosi di giorni 30;
iii) il giorno successivo (l’8.11.2011) le veniva praticata una doccia gessata e rinviata all’1.12.2011 per il controllo;
iv) solo in data 11.2.2012 le veniva certificata la guarigione clinica, sia pure con postumi permanenti.
Il Comune non si è costituito, rinunciando quindi di assumere una posizione precisa sulla questione oggetto della vertenza.
2. Alla luce di quanto allegato e delle risultanze dell’istruttoria svolta, si ritiene che l’attrice “non abbia” adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Le circostanze di tempo, di luogo e di azione in cui sarebbe avvenuta la caduta causativa della frattura della gamba sinistra sono infatti rimaste a livello di mera asserzione da parte dell’attrice, nessuna prova avendo la stessa dedotto, né fatto assumere, a conforto di quanto allegato.
Nessun teste è stato invero indicato per confermare la versione offerta nell’atto di citazione e cioè che le lesioni in relazione alle quali è stata avanzata domanda risarcitoria sarebbero dipese da una caduta avvenuta proprio su quel tombino (e non altrove), collocato, in ipotesi, in un contesto pericoloso siccome luogo di stabile transito e scarsamente manutenuto.
I due testi assunti nel corso del giudizio X , medico che abita nel medesimo palazzo della M., e D. B. R., marito di quest’ultima, con la medesima convivente – si sono, infatti, limitati a riferire lo stato fisico della M. una volta che questa ebbe fatto ritorno a casa con i propri mezzi, ma nulla hanno saputo (ovvero potuto) dire in merito alle circostanze in cui sarebbe avvenuta la caduta.
K. S. M., ha invero dichiarato:
“sul cap. 1: non l’ho vista cadere. L’ho soccorsa al domicilio. Sono di professione medico fisiatra presso l’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Mi trovavo a casa mia, erano circa le sette della sera (le 19.00 c.a.) quando il marito della sig.ra M. mi ha telefonato chiedendomi se potevo andare nel loro appartamento per dare un’occhiata alla moglie. Faccio presente che abitiamo nello stesso condominio e che mi era già capitato di ricevere richieste di assistenza da altri condomini in altre occasioni. La signora non si era già recata all’ospedale prima del mio arrivo. L’ho accompagnata io. Aveva la caviglia gonfia e il ginocchio tumefatto. Mi sono accorta che aveva la parte distale della gamba sinistra fratturata. D’altro canto aveva le tipiche sintomatologie tipiche di una frattura alla gamba. Mi ricordo che mi raccontarono (la sig.ra M. ed il marito) come erano andate le cose.
Sul cap. 2: non lo so. Non ero presente. Mi è stato riferito dalla signora com’era caduta, ma personalmente non ho conoscenza dei luoghi e della dinamica dell’infortunio”.
D. B., a propria volta, in relazione alle medesime circostanze, ha riferito:
“sul cap. 1: non ho assistito al fatto. Mi trovavo a casa quando mia moglie ha fatto rientro a casa dolorante. A.D.R.: mia moglie è tornata a casa con la sua macchina. Mi ha riferito che un signore (che non siamo riuscito a rintracciare) l’aveva vista a terra dolorante e l’ha accompagnata alla propria vettura con la quale è poi tornata a casa. La palestra della scuola di Pedemonte dista c.a. 500 m. da casa nostra. Era uscita per andare a lezione di ginnastica. Preciso che una volta alla settimana c.a. si recava presso la palestra della scuola elementare di Pedemonte per frequentare un corso di ginnastica. Confermo di aver chiamato io la dr.ssa M. K. S. che l’ha accompagnata in ospedale insieme con mia figlia C. che avevo appositamente chiamato e che ha appositamente lasciato il lavoro per accompagnarla anch’essa in ospedale.

Sul cap. 2: non so rispondere perché non ero presente sul posto. Così mi ha riferito mia moglie. Comunque posso dire che quel giorno pioveva e per questo non ero uscito di casa. Mi sono recato sul posto il giorno successivo. La situazione dei luoghi era quella rappresentata nelle fotografie che mi vengono mostrate (doc. 1 di parte attrice: n.d.r.); fotografie che ho provveduto io a scattare 18.11.2011, e quindi il giorno successivo al fatto. Faccio presente che altre persone, nel medesimo luogo, cadendo a causa dei tombini, si procuravano fratture. Il Comune dopo l’episodio di mia moglie ha fatto sistemare i tombini ribassandoli e facendo stendere una cornice di cemento intorno agli stessi”.
Non essendosi costituito il Comune di San Pietro in Cariano senza contestare specificamente la ricostruzione attorea, il “vacuum” di informazioni in relazione al “dove”, al “come” ed al “quando” sarebbe avvenuto l’infortunio è rimasto tale [Come è noto, la legge 69/2009 ha novellato l’art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione; recita l’odierno primo comma dell’art. 115 c.p.c. che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Tale norma è rubricata “disponibilità delle prove” ed è sistematicamente inserita nell’ambito delle “disposizioni generali”. Dalla lettera della legge si evince in termini non equivocabili che le parti devono essere costituite, escludendosi che la novella possa riguardare il processo contumaciale, così come ogni incidenza sulla fase pre-giudiziale o stragiudiziale].
Donde l’impossibilità di ritenere per certa la dinamica del fatto posta a base della domanda, non potendosi (ovviamente) dare per scontata quella esposta dalla stessa attrice, la quale finisce per essere la fonte unica della propria versione dei fatti.
Eppure un possibile teste c’era e segnatamente colui che (secondo il riferito del marito) l’avrebbe soccorsa, aiutata a rialzarsi e quindi accompagnata alla propria vettura; sennonché tale possibile teste non è stato indicato dall’attrice, né quindi assunto.
E’ appena il caso di dire che nessun rilievo possono assumere ai fini qui in esame le informazioni provenienti dallo stesso Comune e di cui alla documentazione da questo trasmessa in esecuzione dell’ordine emesso in questo giudizio ex art. 210 c.p.c.
Invero, le considerazioni svolte dal personale tecnico dell’Ente si basano tutte su un dato presupposto ad essi in realtà sconosciuto (e cioè che il sinistro sia avvenuto esattamente in quel luogo ed in quel momento) e non possono quindi valere come ammissione di responsabilità da parte dell’Amministrazione.
Ammissione che, in ogni caso, non poteva provenire dai funzionari tecnici del Comune, ovvero dal personale del Corpo di Polizia locale. Trattandosi di diritti disponibili, infatti, era, se del caso, solo l’Ente, per il tramite dei propri organi esponenziali (e cioè quelli deputati a formarne e ad esprimerne la volontà , Giunta e Sindaco), a poter deliberare di assumere l’onere risarcitorio mediante una specifica assunzione del carico di spesa e l’individuazione della corrispondente copertura finanziaria.
Deve quindi ribadirsi che, tale essendo il quadro probatorio disponibile per la decisione, la conclusione qui ritenuta da questo Giudice è, di fatto e di diritto, necessitata. Se è infatti vero che secondo il più consistente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., sentenza 3 aprile 2009, n. 8157; Cass., sentenza 20 novembre 2009, n. 24529; Cass., sentenza 18 luglio 2011, n. 15720; Cass., sentenza 18 ottobre 2011, n. 21508; in senso contrario: Cass., sentenza 22 aprile 2010, n. 9546), la disciplina dell’ art. 2051 c.c. si applica alla P.A. a prescindere dall’estensione del bene oggetto di vigilanza e di controllo, tale normativa comporta comunque l’onere per il danneggiato di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Più in particolare, secondo la Suprema Corte, alla parte attrice spetta dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”, mentre resta a carico del Comune, in qualità di custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità , mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (tra le altre, Cass., 13 luglio 2011, n. 15389).
Da ciò ne consegue l’inesistenza della invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Comune di San Pietro in Cariano (ma analogamente dovrebbe statuirsi con riguardo al parametro normativo alternativamente ipotizzabile di cui all’art. 2043 c.c.) visto che, nel caso di specie, non può in alcun modo affermarsi la presenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia (il marciapiede ed il tombino posti di fronte al cancello di uscita della scuola elementare di Pedemonte) e l’evento dannoso, ovvero che l’incidente sia stato effettivamente causato dallo scivolamento dell’attrice proprio su quel tombino, reso instabile dalla carente manutenzione e dalla presenza di foglie che lo avrebbero reso vieppiù viscido e, quindi, in concreto pericoloso, potendosi oltretutto configurare un dinamismo diverso produttivo della caduta, mancando qualsiasi certezza che la denunciata irregolarità del sedime abbia avuto incidenza causale nel verificarsi dell’evento dannoso (cfr. anche Cassazione, sentenza 21 marzo 2013, n. 7112).
Quanto ritenuto in merito alla carenza di prova circa l’effettiva verificazione del fatto, la sua dinamica e la sussistenza del nesso di causalità , rende superfluo l’esame dell’eventuale concorso di responsabilità della stessa infortunata nel determinismo del sinistro, ovvero nell’aggravamento del danno; responsabilità pure astrattamente ipotizzabile laddove si consideri che: a) la M. conosceva esattamente i luoghi essendo solita recarsi presso la scuola elementare di Pedemonte per svolgervi corsi di ginnastica; b) dopo essersi così gravemente infortunata si sarebbe messa alla guida del proprio veicolo finendo in tal modo inevitabilmente per sforzare, se non per causare, la frattura. E’ infatti poco credibile che una persona anziana con una gamba fratturata (la sinistra) riesca ad esercitare sul pedale della frizione la pressione necessaria per svolgere la manovra di messa in moto del mezzo e poi di cambio marcia per farlo avanzare.
3. Quanto alle spese del giudizio, non essendosi costituito il Comune vincitore, non vi è luogo a provvedere.
Quanto alle spese della C.T.U., queste restano definitivamente a carico dell’attrice che le ha anticipate.

P.Q.M.

il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione;
b) nulla sulle spese.

Così deciso in Verona il 10 gennaio 2017

Il Giudice
dott. Federico Bressan

 

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