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Scioglimento del Matrimonio e Disposizioni per il Mantenimento

Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione IA civile, ha emesso la sentenza n. 1441/2024 il 19/06/2024 nella causa di divorzio tra S.XXXX E.XXXX e D.XXXX B.XXXXX, avente oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/02/2013.

Decisioni principali:

  1. Scioglimento del matrimonio: Dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra E.XXXX S.XXXX e B.XXXXX D.XXXX.
  2. Mantenimento della figlia:
    • Il padre, E.XXXX S.XXXX, deve contribuire al mantenimento della figlia A.XXXXXX, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con un importo mensile di 300 euro (rivalutabile annualmente dal marzo 2025) e coprire il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
  3. Assegno di mantenimento per la moglie:
    • L’assegno di mantenimento a favore della ex moglie, D.XXXX B.XXXXX, è revocato e non le è dovuto nulla a titolo di assegno divorzile.
  4. Spese legali: Il ricorrente (E.XXXX S.XXXX) è condannato a pagare le spese e i compensi del presente giudizio, con un rimborso forfettario del 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a.

Argomentazioni e considerazioni:

  • La figlia A.XXXXXX, divenuta maggiorenne durante il processo, ha alternato periodi di convivenza con entrambi i genitori. Nonostante non abbia terminato gli studi superiori, ha svolto lavori a tempo determinato come cameriera.
  • La madre non ha documentato adeguatamente le retribuzioni sue e della figlia, comportando una valutazione sfavorevole a suo carico.
  • E.XXXX S.XXXX è un autotrasportatore con un reddito netto di circa 22.000 euro annui e paga 600 euro al mese per l’affitto della propria abitazione.
  • D.XXXX B.XXXXX, svolgendo lavori a tempo determinato, ha richiesto un assegno di mantenimento di 200 euro mensili, sostenendo che le sue entrate siano insufficienti.

Disposizioni ulteriori:

  • La figlia A.XXXXXX dovrà ricevere il mantenimento direttamente dal padre a partire da marzo 2024.
  • I genitori devono condividere equamente le spese straordinarie per la figlia secondo quanto previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.

La sentenza tiene conto delle condizioni economiche dei genitori e delle necessità della figlia, incentivando quest’ultima a completare il percorso di formazione professionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Verona, IA sezione civile, definitivamente pronunciando, così decide:

  1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sommacampagna tra S.XXXX E.XXXX e D.XXXX B.XXXXX in data 16/02/2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sommacampagna al n. 3 parte I anno 2013.
  2. Ordina all’Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri.
  3. Dispone che il sig. S.XXXX E.XXXX contribuisca al mantenimento della figlia A.XXXXXX, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, corrispondendole direttamente, entro il giorno 5 del mese, l’importo mensile di 300,00 euro (somma rivalutabile annualmente a decorrere da marzo 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona e alla spesa per la retta della scuola privata alla quale la ragazza è iscritta, come da doc. 37 di parte ricorrente.
  4. Dispone che il sig. S.XXXX E.XXXX corrisponda mensilmente alla sig. D.XXXX B.XXXXX, entro il giorno 5 di ciascun mese, l’assegno di 100,00 euro a titolo di assegno divorzile, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza da marzo 2025.
  5. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Verona, 18/06/2024

La Presidente est. dott. A./G.

Link alla sentenza

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