CivileCommenti a SentenzeSentenze
ROVINA DI APPALTO
Conclusioni per l’attore:
Via principale:
- Responsabilità: Accertare la responsabilità della P.XXXX S.n.c. e dell’ing. P.XXX A.XXX, in base agli artt. 1218, 1667, 1669 e 2043 c.c., per inadempimento qualitativo e quantitativo, condotte illecite, vizi, difformità, rovina e/o gravi difetti dell’opera.
- Risarcimento: Condannare la P.XXXX S.n.c. e l’ing. P.XXX A.XXX al risarcimento solidale di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e da patire dal sig. S.XXXXXX, inclusi interessi legali e rivalutazione monetaria, entro i limiti del valore dichiarato della controversia.
In reconventio reconventionis:
- Restituzione: Condannare la P.XXXX S.n.c. a restituire quanto indebitamente trattenuto e dichiarare che essa non ha nulla a pretendere dal sig. S.XXXXXX.
- Compensazione: In subordine, compensare le somme eventualmente dovute dal sig. S.XXXXXX con quelle che la P.XXXX S.n.c. deve corrispondergli a titolo di risarcimento danni, fino alla concorrenza e salva la differenza a suo favore.
In ogni caso:
- Ripetizione: Restituire quanto indebitamente pagato dal sig. S.XXXXXX per qualunque ragione.
- Reiezione domande contrarie: Respingere ogni domanda, difesa ed eccezione contraria, comprese quelle riconvenzionali della P.XXXX S.n.c.
- Spese legali: Assegnare le spese legali e peritali del giudizio, comprese IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Conclusioni per il convenuto I.XXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX & F.XXXX:
- Rigetto domande attoree: Respingere tutte le domande attoree, anche in via di reconventio reconventionis.
- Riconvenzionale:
- Accertare l’adempimento del contratto di appalto del 13.03.2013.
- Condannare S.XXXXXX D.XXXXX al pagamento di 12.008,49 euro, saldo del corrispettivo dell’appalto, oltre interessi moratori dal 16.03.2016.
- Garanzia: In caso di accoglimento delle domande attoree, condannare la G.XXXXXXXXXXXXX s.p.a. a tenere la propria assicurata indenne da ogni pagamento.
Conclusioni per il convenuto ing. P.XXX A.XXX:
- Responsabilità: Accertare che i danni sono stati causati dalla condotta dell’attore e dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente dello stesso.
- Rigetto domande: Respingere tutte le domande nei confronti dell’ing. P.XXX A.XXX.
- Garanzia:
- In subordine, condannare la C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T.XXXXXXXXXXXXXXX S.p.a. a risarcire le somme dovute dall’ing. P.XXX A.XXX.
- In ulteriore subordine, condannare T.XXXXXXXXXXXXXXX Assicurazioni S.p.a. a manlevare l’ing. P.XXX A.XXX.
- Spese legali: Assegnare le spese legali, tecniche e accessorie, comprese CPA, spese generali e IVA.
Conclusioni per Generali Italia:
- Rigetto domande: Rigettare tutte le domande nei confronti dell’Impresa P.XXXX F.XXXX & F.XXXX snc.
- Garanzia: In caso di condanna, limitare l’obbligo di manleva della G.XXXXXXXXXXXXX SpA secondo i massimali e le condizioni di polizza, con sottolimite per i danni a cose e scoperto del 10% con minimo di 1.000 euro.
- Spese legali: Assegnare le spese di lite, oltre il 15% di rimborso forfettario, CPA e IVA.
Conclusioni per Tua Assicurazioni:
- Rigetto domanda manleva: Rigettare la domanda di manleva dell’ing. P.XXX A.XXX, non sussistendo le condizioni di operatività della polizza di responsabilità civile professionale.
- Subordine: Rigettare la domanda di manleva per intervenuta decadenza del diritto al riconoscimento dell’indennizzo.
- Nel merito: Rigettare la domanda di manleva per mancanza di responsabilità professionale dell’ing. A.XXX.
- Ulteriore subordine: In caso di accoglimento delle domande, limitare la condanna nei limiti delle condizioni di operatività del contratto di assicurazione.
- Spese legali: Assegnare le spese legali e professionali.
Motivazione:
- Responsabilità e danni: La causa riguarda la rovina parziale di un edificio con gravi vizi costruttivi. Il CTU ha accertato che la realizzazione del pozzetto esterno non conforme al progetto e la mancata vigilanza del direttore dei lavori hanno causato il cedimento del terreno e i conseguenti danni.
- Giurisprudenza: L’appaltatore è responsabile per i danni derivanti da istruzioni errate del committente solo se ha manifestato dissenso e il direttore dei lavori ha il dovere di vigilare sulla conformità dell’opera al progetto.
- Conclusione: Le responsabilità della P.XXXX S.n.c. e dell’ing. P.XXX A.XXX sono confermate, giustificando il risarcimento dei danni patiti dal sig. S.XXXXXX.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa n. 7183/2019 promossa da S.XXXXXX D.XXXXX contro I.XXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX e F.lli S.n.c. e l’ing. P.XXX A.XXX, con la chiamata in causa di G.XXXXXXXXXXXXX S.p.A. e T.XXXXXXXXXXXXXXX S.p.A., definitivamente decidendo:
- Condanna i convenuti I.XXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX e F.lli S.n.c. e l’ing. P.XXX A.XXX, in solido tra loro, al pagamento di 48.000,00 € a favore dell’attore S.XXXXXX D.XXXXX, maggiorata di IVA, oltre a 284,38 € per rimborso delle spese di energia elettrica, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di costituzione in mora (17 dicembre 2014) alla data della pronuncia, e con soli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. da tale data al saldo effettivo.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna i convenuti I.XXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX e F.lli S.n.c. e l’ing. P.XXX A.XXX, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in 3.435,50 €, di cui 3.056,00 € per compenso e il residuo per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, e in 8.375,00 €, di cui 7.616,00 € per compenso e il residuo per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, per il presente giudizio, oltre che alla rifusione delle spese di C.T.U. del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio e a 7.436,52 € per spese di assistenza tecnica.
- Condanna G.XXXXXXXXXXXXX S.p.A. e T.XXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. a manlevare e tenere indenne, rispettivamente, l’I.XXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX e F.lli S.n.c. e l’ing. P.XXX A.XXX da quanto dovuto.
Link alla sentenza
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