CivileCommenti a SentenzeContratti e obbligazioniRapporto Avvocatura 2022

Risoluzione di Contratto di Locazione per Morosità

CONCLUSIONI

Le conclusioni della causa sono state tratte dai documenti difensivi e dal verbale dell’udienza del 24 febbraio 2023, che si considerano integralmente trascritti e riportati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda della parte intimante è risultata fondata, basandosi sulla documentazione acquisita e sulla difesa delle parti, ed è stata quindi accolta.

Nella causa di sfratto per morosità, continuata a cognizione piena dopo un’ordinanza di mutamento di rito, le circostanze di fatto dell’atto introduttivo non sono state specificamente contestate, risultando provata la morosità del conduttore. Questo costituisce un inadempimento totale per i canoni di locazione non versati. Secondo la giurisprudenza, il locatore deve solo provare la fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento del conduttore. L’onere di provare l’adempimento dell’obbligazione spetta invece al conduttore.

Nel caso specifico, la morosità documentata risulta superiore agli importi versati dal conduttore. La parte intimante ha allegato documentazione che dimostra versamenti inferiori all’importo insoluto. Questo inadempimento non contestato costituisce il fondamento per la risoluzione del contratto di locazione.

Il contratto di locazione, seppur con durata inferiore al limite legale, è valido grazie all’automatica integrazione delle clausole contrarie alla legge, come previsto dal codice civile. L’eccezione di nullità avanzata dalla parte resistente è infondata, poiché la legge prescrive la sostituzione delle clausole illegittime mantenendo il contratto valido.

La parte conduttrice non ha mai chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore né la riduzione del canone, continuando invece a utilizzare l’immobile senza adempiere ai propri obblighi. Questo comportamento conferma la gravità dell’inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto.

La clausola n. 9 del contratto esonera il locatore da responsabilità per danni causati da terzi, respingendo ogni pretesa della parte resistente.

Pertanto, la domanda di risoluzione contrattuale della parte intimante viene accolta. Ogni altra domanda ed eccezione avanzata dalle parti è assorbita o respinta.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. 55/2014 e successive modifiche.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, GOP Vincenza Ovallesco, con la Sentenza n. 241/2023 pubblicata il 27/02/2023, RG n. 1248/2022, così provvede sulla domanda di L.XX A.XXXX O.XXXXX contro B.XXXXX L.XXXXX:

a) Accoglie la domanda della parte intimante.

b) Dichiara la gravità dell’inadempimento della parte resistente nel pagamento dei canoni di locazione richiesti e non versati.

c) Dichiara risolto il contratto di locazione ad uso commerciale tra le parti e ne dispone l’immediato rilascio.

d) Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte intimante, che vengono liquidate in € 1.620,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 98,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Cassino il 24/02/2023.

Il Giudice, Vincenza Ovallesco

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2024/07/Sent-241-2023-1.pdf

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