Diritto amministrativo e sanzioniNews giuridiche

Riscossione crediti previdenziali: a chi compete la legittimazione a contraddire?

Corte di Cassazione – sentenza n. 7514/2022, sez. Unite Civile

Corte di Cassazione – sentenza n. 7514/2022, sez. Unite Civile
Tema: Previdenza
Presidente: A. Spirito
Relatore: L. Esposito

RISCOSSIONE CREDITI PREVIDENZIALI – OPPOSIZIONE TARDIVA RECUPERATORIA AVVERSO ISCRIZIONE A RUOLO – VIZI ATTINENTI AL MERITO DELLA PRETESA – LITICONSORZIO NECESSARIO TRA ENTE IMPOSITORE ED AGENTE DELLA RISCOSSIONE – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE

«Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, hanno affermato che, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all’art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento.»

itf dispositivi demo

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button