Civile

Pericoli lungo le aree sciabili e responsabilità extracontrattuale del gestore

[fusion_text]CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4018 – Pres. Salmè – Rel. Carluccio – R.G. c. Funivie P.d.C. s.p.a.

Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l’estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all’individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente risarcimento del danno, è necessario, sulla base dei principi generali, che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile (sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, mentre sul gestore grava l’onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo.

Per ricevere il PDF della sentenza e del commento a cura di Umberto Izzo
In oggetto Danno e Responsabilità 09/2013, 57-64
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