Per eliminare il divieto di animali in condominio serve l’unanimità
Tribunale di Lecce – sentenza n. 2549/2022, sez. Prima Civile

Secondo l’art. 1138 c.c., comma V, il regolamento di condominio non può vietare ai condomini di tenere animali. Tale divieto, però, può valere se previsto da contratto, il quale richiede voto unanime per essere cambiato.
È quanto emerge dalla sentenza n. 2549/2022 del Tribunale di Lecce.
Il caso
La controversia si svolge tra un condomino e il condominio. Quest’ultimo decideva di disporre un’area del cortile allo stazionamento dei cani; peccato che nel regolamento contrattuale fosse vietato tenere animali, e che per avallare tale cambiamento fosse necessaria l’unanimità dei voti e non solo la maggioranza. Il condomino, quindi, impugnava la delibera assembleare.
Il condominio, da parte sua, contesta la domanda attorea ricordando che l’art. 1138 c.c., comma V, stabilisce che «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Modifica del regolamento contrattuale e unanimità
Il Tribunale di Lecce, esaminato il caso, accoglie la domanda attorea. Il regolamento che riguarda i diritti del singolo coproprietario, stabilendo così obblighi o limitazioni a suo carico, ha natura di contratto plurisoggettivo (Cassazione, n. 13632/2010); una natura condivisa dal regolamento sottoscritto dai condomini, il che rende legittimo il divieto di tenere animali.
Il divieto in esame, quindi, può essere modificato solo con il consenso unanime dei condomini.