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Operatori sanitari “no vax” sospesi? L’ordinanza del Tribunale di Belluno dice altro

Tribunale di Belluno – ordinanza n. 12/2021

Ieri si è diffusa la notizia secondo la quale il Tribunale di Belluno (ordinanza n. 12/2021) avrebbe confermato la sospensione dello stipendio per 10 operatori sanitari di una RSA che avevano rifiutato la vaccinazione anti Covid-19.
Niente di più falso, stando a quanto si legge nell’ordinanza stessa.

Il caso

Gli operatori, in seguito al rifiuto di vaccinazione, sono stati dichiarati «inidonei al servizio» e messi in ferie forzate e retribuite.
Pur mancando i motivi del ricorso presentato dagli operatori, nell’ordinanza si legge: «Ritenuta l’insussistenza del periculum in mora quanto alla sospensione dal lavoro senza retribuzione ed al licenziamento, paventati da parte ricorrente, non essendo stato allegato da parte ricorrente alcun elemento da cui poter desumere l’intenzione del datore di lavoro di procedere alla sospensione dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento».
Stando a quanto si legge, quindi, non si tratta di una sospensione senza stipendio o di un eventuale licenziamento.

Le ragioni del datore di lavoro

Nell’ordinanza si può leggere come il giudice abbia ritenuto giustificato il comportamento adottato dalla RSA in tema di vaccinazione: «Ritenuto, quanto al periculum in mora, che l’art. 2109 c.c. dispone che il prestatore di lavoro “Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”; che nel caso di specie prevale sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie, l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087 c.c.»

In conclusione – considerando che non è possibile leggere le motivazioni del ricorso – il giudice non ha rilevato nelle prove fornite il rischio di un licenziamento.

Licenziamento: il rischio c’è

C’è da dire, però, che l’ipotesi del licenziamento in caso di rifiuto verso il vaccino non è un’eventualità così remota. Il datore di lavoro, infatti, dovrebbe dimostrare:

  • quanto il vaccino sia essenziale per tutelare la salute nell’ambiente di lavoro;
  • l’inesistenza di forme di lavoro alternative e volte alla tutela della salute;
  • il fatto che il dipendente non possa essere ricollocato in reparti in cui il rischio di contagio è minore.
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Redazione interna sito web giuridica.net

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