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Quando il medico si arroga competenze in esclusiva nei confronti del biologo/genetista

Commento gentilmente segnalato e fornito dall’avv. prof. Giuseppe Cassano
 
[…] 1. Premessa
Con la decisione in commento, la giurisprudenza di merito esamina uno degli aspetti più problematici del delitto di abusivo esercizio di una professione, ossia quello dell’individuazione degli atti che appartengono ad una professione c.d. “protetta” il cui svolgimento, in assenza della prescritta abilitazione, integra la fattispecie del reato in questione.
In particolare, l’esercizio delle professioni sanitarie si deve espletare nel rispetto reciproco dello specifico ambito di competenza professionale, considerando che spesso risulta difficile definirne i confini.
Paradigmatico, in tale senso, risulta il caso in cui la condotta del responsabile di un laboratorio di genetica possa integrare il reato di cui all’art. 348 c.p.
A tale proposito, giova analizzare quali atti siano di esclusiva competenza del medico e quali rientrino nella competenza concorrente del biologo, il quale ultimo ha dovuto imporsi nel mondo del lavoro, in contesti in cui altre figure erano meglio conosciute e già operanti da tempo. Tale figura professionale, altresì, può avvalersi di leggi “strutturali” estremamente precise e dettagliate.
2. La vicenda processuale
La premessa fattuale all’ordinanza di archiviazione in analisi riguardava gli accadimenti avvenuti nei confronti del responsabile di un laboratorio di genetica, indagato per il reato di esercizio abusivo della professione.
In particolare, alla luce della ricostruzione dei fatti fornita dalla pubblica accusa, era emerso che il procedimento de quo non doveva essere instaurato dal momento che il medesimo responsabile aveva effettuato esclusivamente attività di consulenza genetica pre e post test genetico ed aveva offerto la sua collaborazione anche ai medici.
La contestazione consisteva nel fatto che la motivazione del Pubblico Ministero risulterebbe viziata poiché il medesimo P.M. aveva considerato che sia il responsabile del laboratorio che la persona offesa fossero medici con specializzazioni diverse. Segnatamente, il primo è laureato in biologica, la seconda in medicina e chirurgia.
La questione, giunta al vaglio del Giudice per le indagini preliminari, veniva accolta, nella misura in cui dalle indagini si evinceva che il suddetto responsabile non aveva effettuato visite mediche né prescrizioni terapeutiche, i quali ultimi sono atti di esercizio dell’attività medica.
[…]

Maddalena Fascì

 
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Commento
Ordinanza
 
Ringraziamo per la concessione l’avv. prof. Giuseppe Cassano
Già Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics
www.giuseppecassano.it

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