CivileCommenti a SentenzeContratti e obbligazioni

Mancato pagamento per merce consegnata

Svolgimento del processo

Il tribunale di Milano ha respinto l’opposizione della R.XXX srl contro un decreto che richiedeva il pagamento di 62.360,30 euro a G.XXXXX V.XXXXXX per merce consegnata, rigettando anche una richiesta di restituzione di stoffe. La R.XXX srl ha presentato un appello, criticando la sentenza per prove mancanti e valutazioni errate delle testimonianze. Ha anche chiesto di revocare le spese legali dell’avv. G.XXXXXX F.XXXX e far pagare le spese all’altra parte. Una richiesta di sospensione è stata respinta. Entrambe le parti hanno presentato comparse e ci sono state udienze ripetute. La causa è stata infine decisa il 7.6.2023.

Motivi della decisione

  1. La questione sull’inammissibilità dell’appello è stata superata dalla presa di decisione sul merito e non è stata sollevata nuovamente durante la fase di precisazione delle conclusioni.
  2. Il giudice di primo grado ha riconosciuto la relazione commerciale pregressa tra le parti nel settore dell’abbigliamento. Questa relazione è stata confermata da una fattura del 2015. tuttavia, mancavano prove scritte come ordini o contratti. Le testimonianze sono state valutate, anche il fatto che l’appellante ha cambiato avvocato. Non c’erano dimostrarsi solide contro alcune testimonianze cruciali. Una testimonianza chiave è stata messa in discussione a causa delle sue debolezze. Inoltre, non è stata contestata la notifica di pagamento formale. Questi fattori hanno supportato l’esistenza del rapporto e del credito richiesto.
  3. Il rigetto dell’appello porta con sé l’assorbimento e la non rilevanza della questione sulla mancanza di legittimazione del convenuto sollevata dall’avvocato G.XXXXXX, che si è costituito in modo indipendente.
  4. La sentenza deve essere confermata. L’appellante è responsabile delle spese legali del processo in base alla soccombenza, calcolate secondo i parametri medi del DM 147/2022. Le spese per l’istruttoria dell’appello non sono considerate. L’avv. F.XXXX G.XXXXXX non richiede il rimborso spese. L’appellante deve pagare ulteriori contributi finanziari a seguito del rigetto dell’appello, come stabilito dall’art. 13 co. 1 del DPR 115/2002, modificato dalla legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello presentato da R.XXX srl contro la sentenza del Tribunale di Milano n.7257/2020. Di conseguenza, la sentenza originale è stata confermata. Inoltre, R.XXX srl è stata condannata a pagare le spese legali del grado di appello a G.XXXXX V.XXXXX, per un totale di 9991,00 euro più IVA, cpa e un rimborso forfetario delle spese generali al 15%. La Corte ha anche stabilito che l’appellante dovrà versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2023/08/Sent-2407-2023.pdf

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