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L’incidenza del trasferimento all’estero del figlio sull’assegno divorzile del genitore collocatario

11 FEB 2020 – PADOVA
Tribunale di Padova, 9 settembre 2019, n. 7852 – Pres. Guerra – Rel. Termini

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO – FIGLIA MAGGIORENNE – TRASFERIMENTO ALL’ESTERO – MINORE ONERE DI CURA – RIDUZIONE ASSEGNO – SUSSISTE (art. 9 L. 898/1970)

Va accolta la domanda di riduzione dell’assegno divorzile dell’ex coniuge su cui ricadeva l’onere di cura della figlia, qualora quest’ultima sia nel frattempo divenuta maggiorenne, si sia trasferita all’estero e sia divenuta parzialmente autosufficiente. La circostanza del trasferimento all’estero, infatti, incide sull’assetto economico pattuito tra i coniugi e impone la revisione dell’assegno, considerando il minore coinvolgimento economico e personale della madre nell’accudimento della figlia e la conseguente possibilità per il genitore di incrementare il proprio impegno lavorativo.

[Nel caso di specie, il Tribunale di Padova ha ridotto l’assegno divorzile dell’ex moglie, originariamente determinato in 500,00 euro a causa della giovane età della figlia e del conseguente impegno di accudimento gravante sulla madre, genitore collocatario. In seguito al trasferimento negli Stati Uniti della giovane, nel frattempo divenuta maggiorenne, nonché della sua parziale autosufficienza economica, l’assegno è stato ridotto a 300,00 euro, ritenendo che la madre potesse accedere ad una posizione lavorativa a tempo pieno e non più part-time.]

Massima a cura dell’avv. Sabrina De Santi

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