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Licenziamento causa Facebook: attento a cosa scrivi

Una educatrice è stata licenziata a causa delle frasi ritenute poco consone al ruolo ricoperto e scritte sul suo profilo Facebook. Ricorso accolto.
Il grande fratello vi guarda. Probabilmente George Orwell , autore del famoso  “1984”, aveva davvero qualità premonitrici. Se ne sarà resa conto la signora che di punto in bianco si è ritrovata senza lavoro per un licenziamento, poi impugnato, irrogato, a detta del datore di lavoro, “in ragione  del carattere assertivamente scurrile di alcune frasi che la ricorrente aveva scritto su Facebook”, come si legge nella sentenza pronunciata dal giudice della sezione Lavoro del tribunale di Treviso.
Secondo i rappresentanti della società cooperativa Onlus, Nuovi Obiettivi  Educativi, la signora non era più adatta a espletare il lavoro da educatrice in virtù di alcune frasi che aveva scritto sul famoso social media.  In particolare la cooperativa accusava l’impiegata di aver utilizzato termini non appropriati come “sogno erotico”, “emorroidi” e in particolare quell’aggettivo che testualmente il vocabolario Treccani definisce: “Volgare epiteto ingiurioso, la cui connotazione offensiva si è andata via via riducendo con il tempo, fino a significare, genericamente,persona inetta e incapace, o che comunque si comporta in modo criticabile”.
“Nel merito, il ricorso è fondato”
Il tribunale di Trevsio ha emesso una sentenza favorevole al ricorso contro il licenziamento proposto dall’educatrice.  Il giudice Poirè della sezione Lavoro della corte trevigiana ha motivato la fondatezza nel merito del ricorso, pronunciando una sentenza nelle cui motivazioni si legge:
“La condotta volgare, e come tale incompatibile con le mansioni proprie della B., è stata, individuata in
alcuni scritti su Facebook, dei quali la resistente ha decontestualizzato singole parole o locuzioni che, se valutabili come improprie per una educatrice da sole considerate, risultano nel contesto in cui sono inserite invece innocue. Il “sogno erotico” è riferito ad un personaggio televisivo che la B. indicava come di proprio gradimento (“guardare Italia’s got talent ieri sera e rendersi conto che R. Z. è il mio sogno erotico nascosto”); “G. S.”, a dispetto del carattere dialettale del termine, viene usato in un contesto di positivo apprezzamento per il luogo di lavoro della ricorrente (trattasi nel commento ad una fotografia che raffigura un paesaggio campestre al tramonto che, nella sua integralità, recita”lavorare in mezzo ai G. ha anche i suoi aspetti positivi ..presso S.”); la parola “emorroidi” (di per sé stessa neutra) è usata nella seguente frase:””A chi mi ha fatto del male durante l’anno, auguro le emorroidi la notte di capodanno”; il termine “stronzi” (l’unico ad essere oggettivamente volgare) è usato in un contesto senz’altro inoffensivo sotto ogni profilo quale:.”una compagnia perfetta per il cenone..I. che riesce a salutare il nuovo anno prima di crollare, ma poi viene nel lettone alle 9, un marito che cerca la mia mano..ma poi sta cantando ci sono due coccodrilli….mi sembra che questo 2014 stia cominciando bene. buon anno a tutti (agli stronzi un po’ meno”).
Considerato, poi, che è incontestato che gli scritti della B. su Facebook potessero essere letti esclusivamente dagli “amici” (tra i quali si annoverava la Cooperativa) e che né nella lettera di recesso dal rapporto né nelle odierne difese è specificato quali soggetti terzi potessero in ipotesi essere stati raggiunti dagli scritti ed in che termini la lettura, da parte di costoro, dei messaggi (dal testo obiettivamente non connotabile in termini di volgarità od offensività nei confronti di soggetti determinabili) potesse recare un qualche documento alla Cooperativa, non può che concludersi per l’insussistenza di comportamenti, addebitabili alla B., idonei ad integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento”.
Sul tuoforo.net la sentenza 273/2016 del Tribunale di Treviso 

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Stefania Di Ceglie

Giornalista

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