Commenti a SentenzeNews giuridichePenale

La contraffazione grossolana. Commento a sentenza 173/2017, Tribunale di Parma

Commento alla sentenza 173/2017 del Tribunale di Parma, sezione Penale, gentilmente segnalata dal Dott. Nicola Giusteschi Conti.
 
Nella sentenza n. 173/2017 del Tribunale di Parma un soggetto non solo era accusato di ricettazione, ex articolo 648 c.p. comma 2, per aver acquistato o ricevuto prodotti contraffatti, di cui conosceva l’illecita provenienza, al fine di trarne profitto, ma anche di commercio di prodotti con segno falso, ex art. 474 c.p.
Nello specifico la controversia concerne quanto testimoniato da un Maresciallo dei carabinieri: nel corso di un servizio predisposto al mercato, con la finalità di contrasto alla vendita di oggetti contraffatti, egli sorprese l’imputato con la merce esposta.
Dopo un breve inseguimento, egli fu fermato nelle immediate vicinanze dal telo che conteneva occhiali e borse di vario genere, palesemente contraffate; nonostante ciò, non solo nulla gli fu trovato addosso ma esibì anche un regolare permesso di soggiorno.
Sussistono, quindi, i reati prospettati dal PM?
Il compito del giudice è quindi quello di accertare non tanto se il soggetto abbia venduto gli oggetti in questione, non essendo stato colto né in flagranza  né con il corpo del reato addosso, ma se la merce sia contraffatta in modo tale da trarre in inganno l’eventuale acquirente.
Già la sentenza n. 980/2012 della Corte d’Appello di Palermo aveva chiarito, in un caso molto simile, che «il reato o l’illecito amministrativo non ricorrono nel caso in cui il falso sia talmente evidente – anche per un osservatore medio, attraverso una valutazione superficiale dell’oggetto – da non trarre in inganno e non indurre in errore il consumatore sull’effettiva provenienza del bene». Va ricordato, infatti, che il reato di contraffazione tutela non l’azienda titolare del marchio falsificato quanto il mercato: si tratta di una garanzia nei confronti dei consumatori che devono essere posti nella condizione di risalire subito all’origine del prodotto, alle sue qualità o al suo valore.
Alla luce delle parole del testimone è apparso evidente che la merce, sia per le sue caratteristiche intrinseche che per le modalità di vendita, non avrebbe potuto trarre in inganno alcun acquirente anche solo mediamente avveduto.
Il giudice del caso di specie ritiene, dunque, che non sia stata raggiunta la certezza necessaria per fondare una pronunzia di condanna.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Parma, sezione penale, sentenza n. 173/2017

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button