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Intercettazioni: via libera del Governo al nuovo decreto legislativo

Approvato dal Governo, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.
Pensato come un giusto equilibrio tra interessi parimenti meritevoli di tutela costituzionale, come la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.) e il diritto all’informazione (art. 21 Cost.), il nuovo decreto legislativo trova la sua espressione in misure atte a garantire la riservatezza delle comunicazioni rilevanti andando ad escludere il materiale non rilevante. In questo modo si dovrebbe impedire la divulgazione di fatti e riferimenti a persone che non hanno motivo di rientrare nell’attività investigativa.
Di seguito i criteri direttivi contenuti nello schema di decreto legislativo:
RIPRESE E REGISTRAZIONI FRAUDOLENTE
Introdotto il delitto di «diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente», che punisce chi, partecipando a incontri o conversazioni riservate con la persona offesa, ne raccolga dolosamente il contenuto con microfoni o telecamere nascoste al fine di diffonderlo per recare danno alla reputazione della vittima. Punibilità esclusa nel caso tale registrazione venga utilizzata in ambito processuale, come esercizio del diritto di difesa o nell’ambito del diritto di cronaca. Il reato è procedibile a querela dell’offeso, in coerenza con l’altro decreto legislativo di attuazione della legge 103/2017 che estende l’applicazione della procedibilità a querela per taluni reati.
CRITERI DI RISERVATEZZA
Intervento sul codice di procedura penale per dare attuazione ai criteri di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione. Lo schema di decreto vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini nonché di quelle concernenti dati personali sensibili, imponendo che nel verbale siano indicate solo la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è stata effettuata. Il pubblico ministero – che dovrà rilevare l’irrilevanza delle comunicazioni intercettate o di chiederne la trascrizione con decreto motivato nel caso ne riconosca la rilevanza ai fini di prova – ha ora il compito di dettare le istruzioni e le direttive necessarie agli ufficiali di polizia giudiziaria per concretizzare l’obbligo di informare il PM sui contenuti delle conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza.
DEPOSITO DEGLI ATTI
Riscritte ex novo le norme del codice di procedura penale relative al deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto. Con il provvedimento il pubblico ministero diviene il garante della riservatezza della documentazione: a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di visione ed ascolto, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice. L’esclusione del diritto di copia riguarda soltanto i verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate e si spiega con la necessità di impedirne la diffusione; le registrazioni rimangono invece accessibili e possono essere trasposte su idoneo supporto per agevolare le ovvie esigenze dei difensori. Il provvedimento stabilisce inoltre le modalità di accesso all’archivio riservato e la sorveglianza sul suo funzionamento da parte del procuratore della Repubblica.
La procedura individuata dal provvedimento prevede quindi due fasi temporalmente distinte:

  • il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti (annotazioni, verbali, registrazioni, decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione), proprio al fine di garantire l’esercizio delle facoltà riconosciute ai difensori e di consentire il controllo sulle scelte di esclusione operate dal pubblico ministero; in questa fase il pm è tenuto a elencare fin da subito le comunicazioni e conversazioni ritenute utili a fini di prova, in modo da permettere ai difensori di apprendere immediatamente quale potrà essere il contenuto delle richieste di acquisizione del pubblico ministero;
  • la successiva acquisizione delle comunicazioni e conversazioni rilevanti, a cui il giudice provvede su richiesta di pm e difensori e a seguito di contraddittorio fra le parti, nonché procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione; la documentazione non acquisita viene immediatamente restituita al pm per la sua conservazione nell’archivio riservato.

INTERCETTAZIONI MEDIANTE TROJAN
Disciplinate le intercettazioni mediante captatore informatico (cosiddetto trojan, un malware occultamente installato dall’autorità inquirente su un apparecchio elettronico dotato di connessione internet attiva), il cui utilizzo, ampiamente praticato, non era stato fino ad oggi regolamentato da norme. Il provvedimento prevede che l’uso del captatore informatico in dispositivi elettronici portatili sia consentito, ai fini dell’intercettazione tra presenti in ambito domiciliare, soltanto se si procede per delitti di criminalità organizzata o terrorismo. Al di fuori di questo ambito, l’uso di tale mezzo in ambito domiciliare è limitato allo svolgimento in atto, in tale luogo, di attività criminosa. Inoltre, a causa dell’invasività dello strumento, la legge delega stabilisce espressamente che «l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice». In tal modo il giudice dovrà motivare, quando non si tratti di delitti di criminalità organizzata o terrorismo, sulle ragioni della modalità di intercettazione prescelta e indicare gli ambienti in cui la stessa debba avvenire, secondo un progetto investigativo che implica l’individuazione dei luoghi in cui si sposterà il dispositivo mobile controllato.
CONTENUTO DEI VERBALI DI INTERCETTAZIONE
Oltre all’indicazione dei nominativi dei soggetti appartenenti alla polizia giudiziaria delegati alle operazioni di intercettazione, lo schema di decreto attuativo prevede che nei verbali siano obbligatoriamente indicati i luoghi in cui avviene la captazione, al fine di rendere possibile il controllo fra la corrispondenza delle attività svolte con il contenuto del decreto di autorizzazione. Analogamente, devono essere espressamente menzionati nel verbale delle operazioni di intercettazione l’attivazione del captatore e le modalità di trasmissione dei dati raccolti.
INTERCETTAZIONI PER REATI DI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA P.A.
Il provvedimento prevede che nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sia consentito l’accesso alle intercettazioni, nei casi già previsti dalla legge, sulla base dei presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità per lo svolgimento delle indagini. Presupposti meno rigorosi, quindi, secondo il modello già sperimentato di contrasto alla criminalità organizzata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il decreto attuativo prevede un periodo di 180 giorni per consentire ai singoli uffici di operare le opportune indicazioni funzionali per dare attuazione alle norme relative alla nuova modalità di custodia del materiale intercettativo. Il procuratore della Repubblica, al quale viene affidata la direzione e la sorveglianza dell’archivio riservato, dovrà impartire entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto custodito al suo interno.

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