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Immobile pignorato: il proprietario può opporsi al pagamento delle spese condominiali?

In caso di pignoramento dell’immobile situato in un condominio, solo la vendita coattiva o l’aggiudicazione determinano il trasferimento della proprietà del bene dal condomino pignorato a chi vi subentra. Poiché le spese condominiali devono essere versate dal proprietario dell’immobile o da chi subentra nel diritto di proprietà ex art. 63 disp. att. c.c.. (c.d. obbligazioni propter rem), ne deriva che -fino a tale passaggio- solo il condomino pignorato è tenuto al pagamento di detti importi, restando escluso il sorgere dell’obbligazione in capo ad altri soggetti. Per il proprietario, l’unico rimedio processuale atto a contestare una delibera condominiale di approvazione di spese condominiali è costituito dall’impugnazione della delibera stessa ex art. 1137 c.c.: è quindi inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il credito relativo alle spese stesse.

(Giudice di pace, Palermo, 26 giugno 2015)

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