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Il contributo al pagamento del canone di locazione concordato in sede di separazione consensuale dai coniugi non ha natura di assegno di mantenimento

09 FEB 2021 – BELLUNO
Tribunale di Belluno – sentenza 13 agosto 2020 n. 230 (Pres. Est. Dott. U. Giacomelli)

CONTRIBUTO AL PAGAMENTO  DEL CANONE DI LOCAZIONE – NATURA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO – ESCLUSIONE
(art. 151 c.c.)

Va esclusa la natura di contributo al mantenimento della somma versata da un coniuge a favore dell’altro in sede di separazione, quando la stessa sia qualificata come rimborso del pagamento del canone di locazione.

[Nel caso di specie, il Tribunale, incidenter tantum, chiamato a decidere sulla sussistenza di un diritto all’assegno divorzile, escludeva che il contributo al pagamento del canone di locazione, stabilito da un coniuge in favore dell’altro in sede di separazione consensuale, potesse avere natura di assegno di mantenimento.]Sentenza impugnata

Massima a cura dell’avv. Antonia Caldart

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