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Enti pubblici e nullità del contratto – Tribunale di Brindisi, sentenza n. 346/2018, sezione civile

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
 
COMPRAVENDITA – FORMA SCRITTA – NULLITÀ – ENTI PUBBLICI
Se manca il prezzo della merce, all’interno di un contratto di fornitura di merci, difetta il requisito della forma scritta, la cui conseguenza è la nullità; per consolidata giurisprudenza, infatti, i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa. 
CASSAZIONE 24679/2013
CONTRATTI – COMPENSO PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE – ENTE PUBBLICO – FORMA SCRITTA – NULLITÀ
In tema di pagamento del compenso per l’attività professionale di progettazione di lavori pubblici, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi.
ARTICOLO 1350 CODICE CIVILE: «Pur vigendo il principio della libertà delle forme, devono farsi per iscritto, a pena di nullità, i contratti che trasferiscono la proprietà.»
 

SENTENZA INTEGRALE

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile

Il Dott. Stefano Marzo ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta a n. 119/15 R.G., passata in decisione all’udienza del 24.10.2017.
Oggetto: – opposizione a decreto ingiuntivo –

TRA

COMUNE D. MESSAPICA (P. IVA:) Rappresentato e difeso dall’Avv. A. C.

OPPONENTE

I. A & G (P. IVA:) Rappresentata e difesa dall’Avv. R. S.

OPPOSTA

All’udienza del 24.10.2017 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa era trattenuta per la decisione senza assegnazione dei termini ex art 190 cpc.
IN FATTO
Con atto notificato ina data 8.1.2015 il Comune di Ceglie Messapica proponeva opposizione averso il decreto ingiuntivo n. 4714/2014 emesso dal Tribunale di Brindisi per il pagamento di euro 12.497,42, oltre interessi e spese del procedimento in favore di I. A. & G. srl, a titolo di corrispettivo per il pagamento di forniture di materiale elettrico come da fatture allegate al fascicolo di parte della fase monitoria; eccepiva che nessun contratto aveva mai stipulato con la società opposta; in subordine deduceva la nullità del contratto o dei contratti per difetto della forma scritta necessaria “ad substantiam” per i contratti fra privati ed enti pubblici; in estremo subordine deduceva l’invalidità dei contratti stipulati dal Dirigente di Area del Comune; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 2.4.2015 si costituiva la srl opposta deducendo che ai sensi dell’art. 107 d. l. vo 267/2000 ai Dirigenti spetta la direzione degli uffici cui sono preposti con autonomi poteri di spesa e dunque di stipulare contratti in nome e per conto dell’ente territoriale; quanto alla forma dei contratti dedotti, rilevava che risulta rispettata la forma scritta in quanto i contratti di volta in volta si perfezionavano sulla base di ordinativi scritti firmati dal Dirigente di Area e inviati all’impresa fornitrice, cui faceva seguito la consegna della merce richiesta con gli ordinativi. Concludeva per il rigetto dell’opposizione con condanna dellente opponente al pagamento delle spese processuali.
IN DIRITTO
In materia di contratti stipulati fra privati ed enti pubblici Corte di Cassazione con sent. n. 20690 del 13.10.2016 ha affermato e seguenti principi: 7n tema dì attività jure privatorum della Pubblica Amministrazione, questa Corte ha affermato costantemente il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento al controllo dell’autorità tutoria (cfr. Cass., Sez. 1. 19 settembre 2013, n. 21477; 24 gennaio 2007. n. 1606; Cass., Sez. I, 26 ottobre 2007, n. 22537). Ciò comporta non solo l’esclusione della possibilità di desumere l’intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l’intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto (cfr. Cass., Sez. Un., 22 Marzo 2010, n. 6827; Cass., Sez. I . 20 marzo 2014, n. 6555; 26 marzo 2009, n, 7297). Tale principio trova applicazione non soltanto alla conclusione del contratto, ma anche all’eventuale rinnovazione dello stesso, a meno che la stessa non sia prevista come effetto automatico da un’apposita clausola (cfr. Cass., Sez. Ili, Il novembre 2015, n, 22994; 21 agosto 2014, n. 18107; 10 giugno 2005, n. 12323), nonché alle modificazioni che le parti intendano in apportare alla disciplina concordata, le quali devono pertanto risultare da un atto posto in essere nella medesima forma del contratto originario, richiesta anche in tal caso ad substantiam, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante l’adozione di pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché le stesse si siano protratte nel tempo e rispondano ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva (cfr. Cass., Sez. I, 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., Sez. Ili, 12 aprile 2006, n. 8621; Cass., Sez. II, 4 giugno 1999, n. 5448). La ricaduta di questo regime formalistico, sul versante dell’interpretazione del contratto, è costituita dal principio, anch’esso costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricerca della comune intenzione delle parti, ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve aver luogo, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione, in quanto la formazione del consenso non può spiegare rilevanza ove non sia stata incorporata nel documento scritto (cfr. Cass., Sez. I, Il maggio 2007, n. 10868; Cass., Sez. Il, 22 giugno 2006, n, 14444; 5 febbraio 2004, n. 2216). Anche nei casi, invero piuttosto rari, in cui, evidenziandosi la sottoposizione privatistica dell’Amministrazione ai principi del diritto comune, stata ammessa la possibilità di far ricorso al criterio ermeneutico previsto dal secondo comma dell’art. 1362 cod. civ., al fine di chiarire il senso di termini o espressioni impiegati in modo improprio dalle parti, è stata fermamente esclusa la possibilità di ricollegare al comportamento di queste ultime la formazione di un consenso estraneo al contenuto del contratto, o addirittura ad esso contrario, prospettandosi altrimenti la vanificazione del requisito della forma scritta, imposto a garanzia dei canoni d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. Cass., Sez. 30 settembre 2011, n, 20057; in generale, riguardo ai contratti da stipularsi in forma scritta ad substantiam, v. anche Cass., Sez. IL 7 giugno 2011, n. 12297; 4 giugno 2002, n. 8080; 2 giugno 2000, n. 7416)” (Civile Sent. Sez. I, sent. n. 20690 del 2016). In base ai principi innanzi richiamati, nel caso di specie i dedotti contratti di acquisto di materiale elettrico sono nulli per mancanza di forma scritta, atteso che l’unico tipo di documenti scritti riferibili al Comune di Ceglie Messapica che sono stati prodotti dalla società opposta sono gli ordinativi di merce a firma di funzionari dell’ente territoriale. Si tratta tuttavia di ordini di merce privi dell’indicazione dei prezzi unitari della merce stessa, cui non faceva seguito alcuna risposta scritta da parte della società venditrice contenente la specificazione dei prezzi da sottoporre all’accettazione del Comune.
Di conseguenza, difetta il requisito della forma scritta con riferimento ad un elemento essenziale del contratto di compravendita, ovverosia il prezzo della merce.
D’altra parte, proprio alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, stante la necessità della forma scritta su tutti gli elementi essenziali del contratto, l’accordo fra le parti non può ritenersi validamente formato sul prezzo in base a comportamenti concludenti e cioè in base alla presupposta, tacita o implicita volontà di richiamare i prezzi unitari specificati nelle fatture relative alla precedenti forniture di identico o analogo materiale elettrico.
L’unica azione che potrebbe residuare in favore della società opposta è l’azione di arricchimento senza causa, che tuttavia non è stata proposta nel presente giudizio.
Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato con rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
Alla soccombenza segue la condanna della srl opposta al pagamento delle spese processuali nella misura di complessivi euro 2.140,00 di cui euro 140,00 per spese ed euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, revoca il decreto ingiuntivo n. 4714/2014 emesso dal Giudice designato del Tribunale di Brindisi in favore di I. A. & G. srl; rigetta le domande proposte con il ricorso monitorio e condanna I. A. & G. srl in persona del legale rappresentante pro tempore pagamento, in favore del Comune di Ceglie Messapica , delle spese processuali nella misura di complessivi euro 2.140,00 di cui euro 140,00 per spese ed euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Brindisi, 28.02.2018

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