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Donazione di animale domestico – Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 20200/2018, giudice Gattuso

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FOGLI ALLEGATI AL VERBALE DELL’UDIENZA DEL 28/2/2018 tt .re

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Gattuso ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17298/2014 promossa da:

L. S. del B., con il patrocinio dell’avv. G. C. e dell’avv. B. M. (X) A. N. Il 40126 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in A. N. Il 40126 Bologna presso il difensore avv. G. C.

Attrice

contro

R. M., con il patrocinio dell’avv. P. F. M. e dell’avv. B. P. C. (X) XX O., Il 40126 BOLOGNA;, elettivamente domiciliato in XX O., Il 40126 Bologna presso il difensore avv. P. F. M.

Convenuto

Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato l’attrice citava in giudizio il convenuto, istruttore in un corso di educazione cinofila, esponendo d’avere ricevuto dal medesimo in data 30 aprile 2012, […] cane, consegnato a titolo gratuito insieme al libretto delle vaccinazioni e al libretto delle qualifiche ENCI e di non avere tuttavia avuto il libretto genealogico (cd. pedigree), che il convenuto si era riservato di consegnarle e che non le aveva poi dato a causa dell’interruzione dei rapporti fra loro; domandava per conseguenza la condanna del convenuto alla consegna del detto libretto genealogico oltre alla condanna al risarcimento dei danni cagionati da liquidarsi in via equitativa nell’importo massimo di euro 10.000,00. Si costituiva tempestivamente il convenuto contestando l’avvenuta donazione del cane, il quale era stato ceduto all’attrice soltanto in custodia temporanea; per conseguenza il medesimo chiedeva la reiezione della domanda, e, in via riconvenzionale, la restituzione del cane medesimo.

All’esito della trattazione e avuto riguardo ai documenti versati dalle parti si deve osservare come risulti comprovato l’avvenuto perfezionamento tra le parti di una donazione di modico valore avente ad oggetto il cane oggetto di causa.

Nella specie è infatti pacifico che l’attrice si sia rivolta nel corso del 2012 al convenuto per seguire un corso di educazione di base per cani ed è altresì pacifico che nel corso di tale rapporto il convenuto abbia consegnato in data 30 aprile 2012 all’attrice il cane oggetto di causa, insieme al libretto delle vaccinazioni e al libretto delle qualifiche ENCI. Come noto, la donazione di modico valore (art. 783 cod. civ.) per la quale non si richiede la forma scritta ad substantiam va accertata alla stregua di due criteri: quello oggettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11304 del 30/12/1994), sicché, per aversi donazione di modico valore, l’atto di liberalità deve essere tale da non incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.

Nella specie, nonostante abbia ripetutamente allegato che il cane oggetto di causa avesse valore di euro 5.000,00, il convenuto non ha fornito alcuna prova al riguardo e, soprattutto, non ha contestato quanto riferito dalla parte attrice sin dalla prima memoria istruttoria, per cui il detto cane sarebbe appartenuto ad una cucciolata di sei cuccioli tutti venduti al prezzo di euro 1.200,00, ad eccezione dello stesso cane oggetto di causa che fu ceduto […] stato inoltre dedotto dallo stesso convenuto che l’animale fosse del tutto inadatto, visto le sofferenze manifestate alla partecipazione a gare o competizioni, sicché si deve ritenere che, delle due, il valore del cane fosse inferiore e non superiore a quello degli altri cuccioli.

Ne consegue che nella specie, tenuto conto di tali circostanze e delle soggettive condizioni economiche delle parti, l’atto di liberalità de quo può certamente essere ricondotto ad una donazione di modico valore del tutto valida anche in carenza di atto pubblico. Corrisponde infatti a massima di comune esperienza che la donazione di un cagnolino possa avvenire senza il ricorso ad alcuna forma solenne, così come appare del tutto verosimile che nell’ambito di buoni rapporti di cortesia e amicizia l’educatore del corso cinofilo abbia ceduto alla signora, già proprietaria di un cane e notoriamente amante degli stessi, un cane dal medesimo ritenuto inadatto ad essere presentato a gare o concorsi.

La sussistenza dello specifico spirito di liberalità, con l’evidente volontà del convenuto di attribuire all’attrice la piena disponibilità del cane, si desume non soltanto dalla materiale consegna del cane, ma anche dalla circostanza che insieme allo stesso furono consegnati anche il libretto delle vaccinazioni e il libretto delle qualifiche ENCI (apparendo del tutto inverosimile, e comunque indimostrato, che alcuni documenti le siano stati consegnati “per errore”), nonché dalla circostanza che il convenuto abbia comunicato l’avvenuta cessione al Comune territorialmente competente (cfr. doc. n. 5 di parte attrice / n. 8 di parte convenuta) e che il medesimo non abbia mai richiesto la restituzione dell’animale sino allo svolgimento della domanda riconvenzionale in comparsa di risposta (non avendo richiesto la restituzione neppure nelle missive del maggio-luglio 2014, con cui rispondeva alle richieste del difensore di controparte diretta a ottenere la consegna degli ulteriori documenti mancanti), tutte circostanze che nel loro insieme attestano che nella specie non si sia trattato di una mera “custodia temporanea”, come affermato dal convenuto in comparsa di risposta, ma di una definitiva cessione dell’animale.

Al riguardo non assume alcuna rilevanza probatoria una dichiarazione scritta proveniente da un soggetto terzo, posto che la dichiarazione è del tutto indeterminata e generica atteso che nella stessa non si rinviene alcun riferimento diretto e esplicito ai tempi, luoghi e modalità […]rispettive dichiarazioni con cui le parti avrebbero raggiunto un espresso accordo per cui l’affidamento del cane sarebbe stato solo temporaneo (o con la condizione che il medesimo non partecipasse ad alcuna gara), non essendo stato, anzi, neppure specificamente allegato dal convenuto nel propri atti processuali che l’attrice e il convenuto abbiano mai effettivamente esplicitato tali volontà in tempi, luoghi e con modalità specifiche.

Per la stessa ragione, la prova non è stata raggiunta neppure a mezzo di testimonianza, atteso che la stessa è stata richiesta su capitoli privi di qualsiasi riferimento a specifiche dichiarazioni di volontà rese dalle due parti, con il raggiungimento di un accordo su tali specifiche circostanze, sicché le prove così formulate sono certamente inammissibili in quanto generiche e valutative.

Accertato, dunque, che il cane è stato oggetto di valida donazione (di modico valore), consegue il diritto della donataria, divenuta a pieno titolo proprietaria del cane, di ricevere tutta la documentazione ad esso relativa e in particolare la comunicazione del passaggio di proprietà del cane presso il Libro genealogico e del relativo pedigree.

Tale diritto non è invero neppure contestato dal convenuto, il quale ha negato la sussistenza di una donazione, ma non ha contestato che, in caso di avvenuta cessione della proprietà del cane, si abbia diritto alla relativa documentazione. Invero, il convenuto non ha provato (né, in effetti, espressamente dedotto) che nell’ambito del contratto di donazione fosse stata posta l’esplicita condizione che il cane non partecipasse a gare o che il convenuto non consegnasse parte della documentazione relativa al medesimo (passaggio di proprietà del cane presso il Libro genealogico e pedigree). Così chiariti i termini giuridici del rapporto giuridico e rilevata la immediata esecutività della decisione, non appare necessario provvedere ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c.. Non può essere accolta la domanda di […] parte attrice non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di appurare la sussistenza di un effettivo danno patrimoniale.

La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (fra 0,01 e 1.100,01, avuto riguardo al valore del cane dedotto dalla stessa attrice, come detto inferiore ad 1.200,00), della trattazione esperita (non sono state assunte prove orali) e dei valori medi dei parametri vigenti al momento della conclusione dell’attività difensiva. Il contributo unificato può essere rimborsato solo in relazione al valore accertato.

P.Q.M.

 Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando CONDANNA il convenuto a consegnare alla parte attrice documento scritto da cui si desuma la comunicazione del passaggio di proprietà del cane oggetto di causa presso il Libro genealogico e il relativo pedigree; CONDANNA inoltre il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell’attrice in 54, 13 per spese, 440,00 per compensi, ed oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Bologna, 28/2/2018.

Il Giudice
dott. Marco Gattuso

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