Civile

Danno all'immagine dell'azienda e licenziamento del lavoratore

Danno immagine aziendale e licenziamento del lavoratore

CASSAZIONE CIVILE, sez. lav., 21 maggio 2013, n. 22396 – Pres. Canevari Miani – Est. Venuti – P.M. Servello – F.P. c. Autotrasporti P. S.R.L.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme: Cass., 4 giugno 2007, n. 12929; Cass. 22 marzo 2012, n. 4542.
Difforme: Non si rinvengono precedenti difformi.

Anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, ? configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell?ente, equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual ? il diritto all?immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell?ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca (nella specie, relativa all?invio di una mail con espressioni offensive da parte di un lavoratore alla societ? da cui dipendeva, la Suprema Corte ha rigettato la domanda poich? la comunicazione non era stata esternata al di fuori dell?ambito aziendale). (Cassa e decide nel merito, App. Trento, 18/11/2010).

MOTIVI DELLA DECISIONE

?Omissis?
11. L’ottavo motivo ? fondato.
Questa Corte ha in pi? occasioni affermato che nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo ? configurabile la risarcibilit? del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra quello relativo all’immagine, allorquando si verifichi la sua lesione. In tali casi, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, ? risarcibile il danno non patrimoniale costituito – come danno c.d. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca (Cass. n. 12929/2007; Cass. n. 4542/12).

Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che l’immagine della societ? fosse stata lesa da una affermazione contenuta in una e-mail del ricorrente, trasmessa al legale rappresentante della societ?, nella quale cos? si afferma:”in nessuna azienda sana un responsabile commerciale deve fare sottoscrivere alla mamma le offerte che va a redigere”; ed altres?: la P. ? “una ditta di m? dalla quale tutti i dipendenti fanno a gara per andarsene”.

Tali affermazioni, ad avviso del Collegio, in quanto non esternate al di fuori dell’ambito aziendale, non sono idonee ad incidere sulla reputazione, sul prestigio e sul buon nome della societ? n? tanto meno a provocarne la caduta dell’immagine.

N? la sentenza fa riferimento ai danni che la societ?, prima ancora di aver provato, ha dedotto di aver subito per effetto di dette affermazioni. In tale situazione la domanda risarcitoria non poteva essereaccolta.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa sul punto va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda riconvenzionale.
?Omissis?

Il commento
di Carola Treccani

La Corte di cassazione, confermando la risarcibilit? del danno all’immagine subito dalla persona giuridica, affronta la questione dell’identificazione e della prova del danno. Pertanto, sulla scia dell’abbrivo della giurisprudenza a sezioni unite del 2008, la Corte indica come il danno derivante dalla lesione dell’immagine sia un danno-conseguenza giammai individuabile di per s? nel solo fatto assunto come lesivo. Di conseguenza, perch? sia risarcibile un danno non patrimoniale ? necessario che la lesione dell’immagine (rectius reputazione) della persona giuridica raggiunga un livello minimo di offensivit?, identificata, nel caso di specie, nell’effettiva fuoriuscita delle esternazioni verbali offensive al di fuori dell’ambito aziendale. La pronuncia in commento offre lo spunto per una riflessione sulla rilevanza della qualificazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti della personalit? come danno-conseguenza e della relativa incidenza della stessa sul regime probatorio.

Il caso

A seguito di esternazioni verbali e scritte gravemente offensive il datore di lavoro recede dal contratto di lavoro a progetto precedentemente stipulato ex artt. 61 ss. del d.lgs. n. 276/2003 con il proprio dipendente. Il lavoratore propone allora ricorso, lamentando l’illegittimit? del licenziamento con conseguente applicabilit? della penale prevista nel contratto. La societ?, invece, chiede in via riconvenzionale la condanna del lavoratore al risarcimento dei danni all’immagine dalla stessa patiti per le dichiarazioni offensive dello stesso. Il Tribunale accoglie pressoch? integralmente il ricorso proposto dal lavoratore, condannando la societ? al pagamento della penale nonch? delle somme dovute a titolo di retribuzione. A seguito dell’appello proposto da parte del datore di lavoro, i giudici di secondo grado riformano parzialmente la sentenza: non solo viene esclusa l’illegittimit? del recesso, ma viene anche accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla societ? in primo grado volta all’accertamento dei danni all’immagine dalla stessa subiti a causa della condotta diffamatoria del proprio dipendente e, per l’effetto, alla condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni dalla stessa patiti. Su tale ultimo aspetto si sofferma, infine, la sentenza che si commenta, con la quale la Corte, dopo aver succintamente richiamato la propria giurisprudenza in tema di risarcibilit? del danno non patrimoniale a favore della persona giuridica, precisa che per essere fonte di responsabilit?, le affermazioni gravemente offensive esternate dal dipendente
debbano uscire dall’ambito aziendale. Contrariamente, le affermazioni non esternate al di fuori dell’ambito aziendale non appaiono idonee ad incidere sulla reputazione, sul prestigio e sul buon nome della societ? provocando una caduta dell’immagine della stessa nel settore commerciale nel quale opera.

Il danno all’immagine della persona giuridica come danno non patrimoniale

Il tema del danno non patrimoniale delle persone giuridiche ha assunto sempre maggior rilevanza in ragione, da un lato, dell’evoluzione giurisprudenziale sul danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.; dall’altro, del progressivo imporsi della giurisprudenza della Corte EDU in relazione alla risarcibilit? agli enti del danno da irragionevole durata del processo (1). Infatti, l’argomento, come sottolineato in dottrina, rappresenta un punto di intersezione tra due problemi: da un lato, i confini del danno non patrimoniale e, dall’altro, la nozione stessa di persona giuridica (2). Sul punto, superando le iniziali perplessit? concernenti la compatibilit? della titolarit? dei diritti della personalit? con la specifica soggettivit? della persona giuridica, la Corte di cassazione (3) ha, infine, riconosciuto la risarcibilit? dei danni non patrimoniali derivantidall’ingiusta lesione dei diritti della personalit? subita dalla persona giuridica.

Sarebbe, cio?, contraddittorio riconoscere la risarcibilit? del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto fondamentale del soggetto persona fisica e non riconoscerla, invece, alla formazione sociale nella quale lo stesso esprime la propria personalit?. Segnatamente, con riferimento al diritto all’immagine della persona giuridica, la Corte distingue due specifici profili che possono concorrere a comporre le conseguenze non patrimoniali della lesione: da un lato, le difficolt? che si vengono a creare per gli organi sociali della persona giuridica nei loro rapporti con i terzi; dall’altro, la diminuzione della reputazione dell’ente collettivo fra i consociati (4).

Su quest’ultimo aspetto viene correttamente puntualizzato in dottrina (5) come l’espressione diritto all’immagine della persona giuridica non sia sufficientemente significante. Infatti, la fattispecie in esame appare pi? appropriatamente sussumibile in un’ipotesi di lesione della reputazione quale dimensione oggettiva del diritto all’onore inteso come percezione di s? tra i consociati o nell’ambito della specifica comunit?, anche professionale, di riferimento. Pertanto, in questi casi, il danno non patrimoniale si concretizza nelle conseguenze negative che un certo addebito offensivo ha prodotto sull’opinione di cui il soggetto gode nel contesto professionale o sociale in cui lo stesso opera (6), conseguenze che attengono pi? alla sfera della tutela indiretta dell’onore (7) che a quella della tutela dell’immagine ex art. 10 c.c.

Il danno all’immagine tra danno-evento e danno-conseguenza

Il danno all’immagine cos? inteso, in quanto diritto della personalit?, partecipa del carattere generale di tale categoria di diritti consistente essenzialmente
nel potere di determinare ci? che di s? un soggetto mostra agli altri e si realizza in concreto mediante una sorta di ipostatizzazione di un generale potere interdittivo conferito al titolare di tali diritti (8). Pertanto, la condotta pregiudizievole pu? connotarsi secondo una duplice dimensione divulgativa e distorsiva: rendere pubblico ci? che il titolare del diritto voleva mantenere riservato oppure rappresentare in modo non veritiero l’apparenza pubblica delle notizie concernenti la vita del soggetto. Alla luce di questi due criteri, il carattere divulgativo-distorsivo del comportamento integra una lesione del diritto all’immagine ove le affermazioni offensive rivolte nei confronti della societ? fuoriescano dall’ambito aziendale. Cos? risolto il problema della risarcibilit?, si tratta allora di identificare il danno e determinare il quantum (9). Sul punto, rifiutando di far conseguire l’accertamento della sussistenza del danno dal semplice verificarsi del comportamento offensivo, la Corte di cassazione, ha ravvisato, sin dalla nota pronuncia del 2007 (10), la necessit? che il danno sia accadimento ritenuto conseguenza derivante eziologicamente dalla condotta lesiva del diritto. Tuttavia, la Corte appariva, allora, imbrigliata nelle maglie del ragionamento presuntivo, in quanto considerava, in ultima analisi, il pregiudizio come normale conseguenza della lesione subita con conseguente alleggerimento dell’onere probatorio della parte danneggiata (11). Sul punto, la pronuncia in commento compie un passo ulteriore in quanto richiede come
requisito di offensivit? della lesione dell’immagine della persona giuridica che le affermazioni diffamatorie fuoriescano dall’ambito aziendale, con ci? onerando la parte danneggiata di provare l’effettiva incidenza delle esternazioni verbali sulla reputazione ed il buon nome della stessa. Orientamento, questo, che peraltro trova conferma in ulteriori pronunce (12) nell’ambito delle quali la Corte ha escluso, da un lato, che si possano presuntivamente far conseguire proiezioni negative sulla reputazione della societ? dalle condotte di concorrenza sleale dalla stessa subite; dall’altro, che sia sufficiente l’illegittimit? del protesto per provare l’esistenza di un danno alla reputazione. In conclusione, il danno non patrimoniale conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona non pu? essere in re ipsa, ma costituisce, in linea con quanto affermato dalla Cassazione nel 2003 (13) e dalle sezioni unite nel 2008 (14), un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da chi si assume danneggiato (15). Di conseguenza, sar? onere del danneggiato allegare elementi concreti e specifici che siano in grado di provare l’entit? e l’esistenza del pregiudizio subito. In conclusione, pi? che l’aggravio della posizione processuale della persona giuridica danneggiata, come sostenuto da certa dottrina (16), la ricostruzione del danno all’immagine in termini di danno conseguenza suggerisce un pi? corretto operare dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., evitando che l’utilizzo non equilibrato di meccanismi presuntivi unitamente all’accertamento del danno non patrimoniale per il solo fatto della lesione, determinino una sostanziale inversione dell’onere della prova.

Osservazioni conclusive

La pronuncia in commento si segnala non tanto per l’affermazione della risarcibilit? del danno all’immagine subito dalla persona giuridica, quanto per l’applicazione a questa fattispecie dei principi fatti propri dalla Corte di cassazione lungo l’iter che ha portato dapprima alla risarcibilit? del danno biologico e, in seguito, alla concezione unitaria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Infatti, rispetto alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. la Corte di cassazione ha approfondito proprio la questione dell’individuazione di criteri atti a selezionare i casi nei quali la lesione di diritti inviolabili della persona sia fonte di responsabilit? risarcitoria non patrimoniale.

Al riguardo, le sezioni unite nella nota sentenza del 2008 (17) hanno ravvisato la necessit? che l’offesa sia grave e che il diritto venga violato in una certa soglia minima, perch? il pregiudizio sia meritevole di tutela nell’ambito di un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Tali requisiti attuano il bilanciamento tra il principio di solidariet? e quello di tolleranza che impone che il risarcimento del danno non patrimoniale sia dovuto solo nel caso in cui il pregiudizio non sia futile e non tollerabile. Rispetto a quest’ultimo requisito ? il principio costituzionale sancito all’art. 2 Cost. ad imporre sia la tutela dei diritti della personalit? sia che ogni persona all’interno della societ? civile accetti pregiudizi che si caratterizzano per la loro futilit? in ragione del dovere di tolleranza imposto dalla convivenza civile (18).

Mediante il riferimento a criteri selettivi degli interessi meritevoli di tutela, viene cos? delineata una modalit? precisa di selezione degli interessi tesa ad impedire fenomeni di incremento delle poste di danno che svuoterebbero di significato lo stesso art. 2059 c.c. Dei predetti criteri fa precisa applicazione la pronuncia in commento che mediante il riferimento al grado di offensivit? della condotta diffamatoria, identificato per la societ? nell’effettiva fuoriuscita dall’ambito aziendale delle esternazioni verbali offensive, permette di distinguere le condotte offensive giuridicamente irrilevanti da quelle che invece incidono effettivamente sulla reputazione del soggetto nel contesto socio-economico in cui opera. Di conseguenza, correttamente, il danno non patrimoniale sar? risarcibile solo qualora il contegno offensivo abbia determinato un’effettiva lesione della reputazione, rientrando invece nell’ambito della tollerabilit? richiesta nei rapporti tra privati le esternazioni verbali che, non essendo in grado di provocare una caduta dell’immagine della persona giuridica nel settore commerciale nel quale opera, rimangono giuridicamente irrilevanti.

Da Danno e Responsabilit? 10/2014


(1) Per una ricostruzione dell’iter evolutivo del riconoscimento dei diritti della personalit? degli enti si vedano C. Perlingieri, Enti e diritti della personalit?, Napoli, 2008, 69-98 ed in particolare sul danno da irragionevole durata del processo 211-220; A. Zoppini, I diritti della personalit? delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati), in Riv. dir. civ., I, 2002, 861-867.
(2) D. Vittoria, Il danno non patrimoniale agli enti collettivi, in Riv. dir. civ., 2007, I, 540.
(3) Cass., 4 giugno 2007, n. 12929 in Resp. civ. prev., 2008, 144 ss. con nota di I. Palmigiani, La prova del danno non patrimoniale alle persone giuridiche: una questione solo apparentemente risolta; in Giur. it., 2008, IV, 876 ss. con nota di A. Angiulli, Il danno non patrimoniale agli enti collettivi tra dannoevento e danno-conseguenza; in questa Rivista, 2007, 1236 ss. con nota di R. Foffa, La lesione dell’immagine di una persona ragiogiuridica; in Giust. civ., 2008, 1998 ss. con nota di L. Delli Priscoli, Diritti della personalit?, persone giuridiche e societ? di persone; e in Resp. civ., 2008, 117 ss. con nota di C. Iurilli, La tutela dell’immagine delle persone giuridiche tra danno evento e danno conseguenza. Con questa pronuncia la Corte di cassazione ha fatto applicazione delle acquisizioni fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimit? successiva alle sentenze 8827 e 8828 del 2003 che prevede la risarcibilit? del danno non patrimoniale secondo uno schema fondato sul combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e di situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate, quale, nel caso di specie, il diritto alla reputazione coperto dall’art. 2 Costituzione. Per una rassegna degli orientamenti giurisprudenziali anteriori si veda A. Fusaro, I diritti della personalit? degli enti collettivi, Padova, 2002, 72-79 e in particolare sul risarcimento del danno non patrimoniale 242- 258. (4) Orientamento condiviso anche dalla giurisprudenza della Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, in proposito si vedano: Corte Conti, Sez. giurisdiz., Lombardia, 16 novembre 2007, n. 546 in www.cortedeiconti.it; Cons. Stato, 12 febbraio 2008, n. 491 in questa Rivista, 2008, 1088 ss. con nota di G. Marena, L’annullamento di provvedimenti di aggiudicazione: gli effetti sul contratto ad evidenza pubblica, e diritto al risarcimento. Critica la configurabilit? del danno derivante da lesione della reputazione dell’ente come danno non patrimoniale C. Perlingieri, Enti e diritti della personalit?, cit., 203-210 ed in particolare 209-210.
(5) R. Foffa, La lesione dell’immagine, cit., 1236-1237; A. Angiuli, Il danno non patrimoniale agli enti collettivi, cit., 880; A. Musio, Profili civilistici del danno all’immagine delle persone giuridiche, in Il danno all’immagine delle persone giuridiche: profili civilistici, penalistici ed erariali, a cura di F. Aversano, A. Laino, A. Musio, Torino, 2012, 9 ss.; A. Zoppini, I diritti della personalit? delle persone giuridiche, cit., 883; C. Perlingieri, Enti e diritti della personalit?, cit., 131.
(6) Contra D. Vittoria, Il danno non patrimoniale agli enti collettivi, cit., 558 per la quale l’unico danno non patrimoniale prospettabile per gli enti, lucrativi o non lucrativi, ? quello morale. L’A., in particolare, sostiene che la rilettura dell’art. 2059 c.c. favorir? la diffusione dei cosiddetti danni patrimoniali indiretti,
ovvero quei danni patrimoniali subiti dalla societ? conseguenza del danno morale subito dagli organi della societ? stessa.
(7) Sui fondamenti normativi del diritto alla reputazione delle persone giuridiche si veda C. Perlingieri, Enti e diritti della personalit?, cit., 141-147 ed in particolare sull’applicazione analogica delle norme in tema di diritti della personalit? 145- 147; A. Fusaro, I diritti della personalit? degli enti collettivi,cit., 62-72.
(8) M. Barcellona, Trattato della responsabilit? civile, Torino, 2011, 311.
(9) Per una recente ricerca sulla quantificazione del danno nelle cause per lesione dei diritti della personalit? decise dal Tribunale civile di Roma nell’anno 2013 si veda V. Zeno-Zencovich, La quantificazione del danno alla reputazione e ai dati personali: ricognizione degli orientamenti 2013 del Tribunale civile di Roma, in Dir. informazione e informatica, 2014, 405 ss. (10) Cass., 4 giugno 2007, n. 12929 in Resp. civ. prev.,2008, 144 con nota di Palmigiani, La prova del danno non patrimoniale, cit.; in Giur. it., 2008, 876 ss. con nota di A. Angiuli, Il danno non patrimoniale agli enti collettivi, cit.; in questa Rivista, 2007, 1236 ss., con nota di R. Foffa, La lesione dell’immagine di una persona giuridica, cit. (11) I. Palmigiani La prova del danno non patrimoniale, cit., 161-162; L. Delli Priscoli, Diritti della personalit?, persone giuridiche e societ? di persone, cit., 1998 ss.
(12) Cass., 25 luglio 2013, n. 18082 in Ced Cass. rv 627446; in Rep. Foro it., Danni Civili, n. 141; Cass., 11 novembre 2013, n. 23194 in questa Rivista, 2014, 215 ss.
(13) Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in questa Rivista, 2003, 816 ss. con commento di F.D. Busnelli, Chiaroscuri d’estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona; G. Ponzanelli, Ricomposizione dell’universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione; A. Procida Mirabelli di Lauro, L’art. 2059 c.c. va in paradiso e in Foro it., 2003, I, c. 2277, con nota di E. Navarretta, Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente.
(14) Cass. sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Resp. civ. prev., 2009, I, 38 ss., con commento di G. Monateri, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, E. Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessit? dei danni non patrimoniali, D. Poletti, La dualit? del sistema risarcitorio e l’unicit? della categoria dei danni non patrimoniali.
(15) Cass., 24 settembre 2013, n. 21865 in in Rep. Foro it., Danni Civili, n. 165; Cass., 16 febbraio 2012, n. 2226, in Guida al dir., 2012, 63 e Cass., 14 maggio 2012, n. 7471, in Guida al dir., 2012, 67; in Riv. it. dir. lav., 2013, 81 ss. con nota di S. Grivet-Fet?, Presupposti e limiti del diritto di critica del lavoratore
e in Giur. it., 2013, 591 ss. con nota di R. Fabozzi, Danno non patrimoniale ed onere probatorio.
(16) A. Musio, Profili civilistici del danno all’immagine delle persone giuridiche, cit., 52.
(17) Cass., Sez. Un, 11 novembre 2008, n. 26972, cit.
(18) Ricostruzione gi? proposta in dottrina da E. Navarretta, Il danno alla persona tra solidariet? e tolleranza, in Resp. civ. prev., 2001, 789 ss.

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button