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Critica politica o diffamazione? La differenza la fanno i fatti

Diritto di critica politica può essere anche appellare come «falso, bugiardo, ipocrita» il proprio avversario politico. Nel caso in cui viene provato che le promesse elettorali non sono state mantenute, i suddetti appellativi non rientrano più nel reato di diffamazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 317/2018 del 9 gennaio, rivoltando la condanna per diffamazione emessa dal Tribunale di Messina nei riguardi di sei politici locali. Questi ultimi avevano affisso ai muri del proprio paese una serie di manifesti in cui l’avversario veniva sbeffeggiato e accusato di quanto sopra. Il Tribunale, sottolineando il carattere personale delle offese, non aveva considerato la configurabilità del diritto di critica politica. La Cassazione, però, ha escluso ogni intento denigratorio, sostenendo che il tutto può essere considerato come una mossa esclusivamente politica atta a smascherare le bugie dell’avversario.
«Il reato di diffamazione è scriminato dal diritto di critica politica», scrive la Cassazione. «Gli epiteti riportati sul manifesto riguardano specificamente scelte politiche e amministrative, mentre è escluso nella maniera più assoluta un attacco alla dignità morale ed intellettuale della persona offesa».
Dunque non è detto che la critica politica debba essere per forza obiettiva o asettica, soprattutto quando ciò che si contesta corrisponde a verità.

Leggi la sentenza integrale Cassazione n. 317/2018

 

Fonte: IlSole24Ore
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