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Corte di giustizia UE: legittimo rifiutare la seconda proroga al pensionamento

Il caso
Un dipendente del Municipio di Brema (Germania), docente a contratto, chiede di poter continuare a lavorare oltre il termine stabilito dalla pensione ormai imminente. Il Municipio accetta la proroga sul contratto per tutto l’anno scolastico 2014/2015, respingendone in seguito una seconda che prevedeva il termine della prestazione lavorativa alla fine del primo semestre dell’aa. 2015/2016.
Il docente decide di intentare una causa, convinto com’è che la durata della proroga accordatagli fosse in qualche modo contraria al diritto dell’Unione Europea.
Il caso viene esaminato dal Tribunale superiore del lavoro del Land, il quale accerta il fatto che la normativa tedesca in vigore consente alle parti coinvolte in un contratto di differire la data di cessazione del rapporto lavorativo per il solo raggiungimento della normale età di pensionamento (quindi al raggiungimento del diritto a ricevere una pensione).
Il Tribunale, rivolgendosi alla Corte di giustizia europea, ha comunque voluto accertarsi sul fatto che tale norma non fosse in qualche modo incompatibile col divieto di discrimazione sull’età del lavoratore e con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (il quale vieta la ricorsione abusiva di contratti a tempo determinato).
La Corte di giustizia ha decretato che non esiste un’incompatibilità tra la norma nazionale e il divieto di discriminazione. La norma, infatti, non va a svantaggio dei soggetti che non hanno raggiunto l’età pensionabile favorendo chi invece l’ha raggiunta, ma costituisce solo una deroga al principio di cessazione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento dell’età pensionabile. È, quindi, possibile che il termine lavorativo venga prorogato più volte, ma sempre e solo nel caso in cui entrambe le parti siano d’accordo.
Successivamente è stato preso in esame il dubbio secondo il quale la proroga proposta al docente potesse entrare in contrasto con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, configurandosi in questo modo come l’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato. I giudici della Corte pensano che nulla possa far pensare a eventuali abusi, ma hanno considerato la proroga come un semplice rinvio contrattuale dell’età pensionabile. In questo caso, «l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non osta a una disposizione nazionale come quella in questione, che permette alle parti del contratto di lavoro di differire senza limiti di tempo, di comune accordo ed eventualmente anche più volte, la data di cessazione del contratto per il solo fatto che il lavoratore, con il raggiungimento dell’età normale di pensionamento, ha diritto alla pensione di vecchiaia».
 

Fonte: IlSole24Ore
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