Sentenze

Corte d'Appello di Bologna, Sez. Civile – Sentenza n. 216/2016 del 16.02.2016 (Dott. R. Aponte)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Roberto Aponte – Presidente
Dott. Mariapia Parisi – Consigliere
Dott. Maria Cristina Salvadori – Consigliere rel.
Dott. Marco Casali – Esperto
Dott. Alessandro Svegli Compagnone – Esperto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2591 del ruolo generale dell’anno 2015

promossa da

A. A. L. C. di G. A. e S. M. T. P. XXXX XXXXXXXXXXXXXXX s.r.l.
I. S. A. s.r.l.
Rappresentate e difese dall’avv. M. F. del foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. F. F. in Bologna V.;

Appellanti

Fallimento della S. A. T. S. s.r.l.
rappresentato e difeso dall’avv.M. C. nel cui studio in Parma V.ha eletto domicilio;

Appellato

In punto a: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma Sezione Specializzata Agraria n.625/2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
L. C.
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Maria Cristina Salvadori; viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti; letti ed esaminati atti e documenti del processo, ha così deciso :
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Fallimento della sXXXXXXX A. T. S. s.r.l. proponeva ricorso avanti la Sezione specializzata Agraria del Tribunale di Parma esponendo: che con una serie di contratti stipulati in data 13.12.1985, 15.4.2000, 1.1.2001, 1.1.2005, 1.1.2007,
1.5.2009, 1.7.2010, T. S. s.r.l. aveva concesso in affitto alla società L. C. s.s. di G. A. e Serventi Micheli Tersilia Paola vari fondi rustici; che in data 24.4.2013 era stato dichiarato il
fallimento della società concedente ed il Curatore, constatata la mancata corresponsione da parte dell’affittuaria dei canoni di locazione dovuti per l’anno 2013, aveva comunicato l’intervenuta risoluzione del contratto intimando il rilascio del compendio immobiliare ;
che, avendo la società affittuaria L. C. s.s. manifestato opposizione al rilascio spontaneo con lettera del 25.7.2013, il Curatore aveva promosso il tentativo di conciliazione al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento con condanna dell’affittuaria al rilascio dei fondi e al pagamento dei canoni insoluti fino alla risoluzione, nonché al pagamento di un’indennità per occupazione senza titolo fino al rilascio, oltre al risarcimento del danno;
che il predetto tentativo aveva avuto esito negativo; che l’affittuaria nel frattempo aveva esperito altro tentativo di conciliazione esercitando il diritto di ritenzione ex art. 17 L.203/1982 sui terreni chiedendo in via riconvenzionale il pagamento delle indennità per le migliorie apportate ai fondi e tale tentativo non si era ancora esaurito;
che con scrittura privata del 3.8.2012 L. C. s.s. aveva ceduto in affitto ad XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX. il ramo di azienda comprendente bestiame, impianti, macchinari e quota latte prevedendo che il canone relativo al terreno sarebbe stato pagato direttamente ai proprietari e che con successiva scrittura del 4.12.2012 XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX. aveva a propria volta ceduto il contratto di affitto di ramo d’azienda alla sXXXXXXX I. AGRICOL. s.r.l..
Premesso quanto sopra, il Fallimento ricorrente chiedeva che, in contraddittorio con le società L. C. s.s., XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX. e I. s.r.l., fosse accertata la risoluzione del contratto di affitto di fondi rustici stipulato in data 1.7.2010 con condanna delle tre indicate società al rilascio dei fondi e con condanna della prima al pagamento della somma di euro 563.637,92 pari all’importo dei canoni non pagati per il periodo dall’l.1.2003 al 30.6.2014, nonché al pagamento della somma giornaliera di euro 166,66 a titolo di risarcimento del danno per illegittima occupazione dei terreni con interessi legali sulle somme rivalutate.
Le società convenute si costituivano in giudizio eccependo in via preliminare la incompetenza funzionale della Sezione Agraria in favore del Tribunale Fallimentare nonché 1 improcedibilità dell’azione sotto diversi profili: per mancato esaurimento del tentativo di conciliazione inerente la domanda riconvenzionale, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione nei confronti delle due società XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX. e I. s.r.l., per mancata coincidenza fra la domanda formulata in sede di conciliazione e quella oggetto dell’odierno ricorso e per mancata indicazione del termine di cui all’art. 5 comma 3 L.203/1982.
Le convenute eccepivano altresì la prescrizione di parte dei canoni per decorso del termine quinquennale, nonché l’infondatezza della pretesa risarcitoria per occupazione senza titolo e in via riconvenzionale chiedevano il riconoscimento dell’equo indennizzo ex art.17 e 20 L.203/1982 e del diritto di ritenzione per le migliorie eseguite sul fondo.
Con sentenza in data 16.4,2015 il Tribunale di Parma Sezione Specializzata Agraria dichiarava la risoluzione del contratto stipulato dalla ricorrente con la società L. C. in data 1.7.2010 per inadempimento di quest’ultima, condannava le tre società convenute al rilascio dei fondi oggetto dell’indicato contratto, nonché la società L. C. s.s. al pagamento della somma di euro 367.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo per canoni non pagati dall’1.1.2009 al 30.6.2014 e dichiarava la prescrizione del credito della ricorrente per i canoni maturati anteriormente all’1.1.2009.
Avverso la suddetta sentenza le tre società L. C. S.S., XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX. e I. S.r.l. proponevano appello al cui accoglimento si opponeva il Fallimento della società T. S. s.r.l.
L. causa veniva decisa come da dispositivo di cui si dava lettura all’udienza del 4.2.2015.

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