Diritto amministrativo e sanzioniNews giuridiche

Corte Costituzionale: altre questioni sulla legge di bilancio 2017

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 103/2018, si è espressa su altre due questioni di illegittimità sollevate a proposito della legge di bilancio per il 2017.
La prima questione riguarda l’art. 1, comma 527, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, nel passo in cui si prevede l’estensione fino al 2020 del contributo di 750 milioni a carico delle Regioni ordinarie (come già previsto dal primo periodo dell’art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014). La disposizione in questione entra in contrasto con il canone di transitorietà che deve caratterizzare le singole misure di finanza pubblica impositive di risparmi di spesa alle Regioni.
Il caso da cui scaturisce il giudizio dei giudici riguarda la norma impugnata dalla Regione Veneto riguardo l’estensione operativa (la terza) di una manovra economica originariamente limitata al triennio 2015-2017, ma di durata doppia.
La decisione della Corte non va a escludere perentoriamente che si possano imporre alle Regioni risparmi anche di durata superiore rispetto al normale, tuttavia si ribadisce che le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare un chiaro carattere di temporaneità così da definire di volta in volta il quadro organico delle relazioni finanziarie con le Regioni e i singoli enti locali. In questo modo si potrà non sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici delle singole manovre di finanza pubblica.
La seconda questione riguarda, invece, la non fondatezza di alcune censure mosse da varie Regioni speciali nei confronti di alcune disposizioni previste sempre dalla legge di bilancio per il 2017. Secondo le ricorrenti quanto impugnato imponeva un concorso alla riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, andando così a gravarle illegittimamente di un contributo al risanamento di un settore che esse finanziano autonomamente.
In questo caso i giudici hanno evidenziato la legittimità del contributo imposto e destinato al risanamento della finanza pubblica, la cui operatività sarebbe stata subordinata alla stipula di accordi bilaterali tra la singola autonomia e lo Stato rispettando i principi che regolano le relazioni finanziarie tra i due.
Il rifiuto messo in atto dalle Regioni autonome, tra l’altro, è andato a incidere negativamente sulle Regioni regolari, le quali si sono viste accollare un contributo maggiore per riuscire a raggiungere i saldi complessivi previsti dalla manovra di bilancio.
 

Fonte: Corte Costituzionale
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button