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Corte Costituzionale: la Lombardia ha limitato la libertà di culto

«Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.»

Stando a quanto espresso nell’art. 19 della Costituzione, quindi, l’Amministrazione deve anche garantire al cittadino il diritto di disporre di spazi adeguati alla professione della propria fede, evitando la creazione di inutili ostacoli.

È quanto si legge nella sentenza n. 254/2019, con la quale la Corte Costituzionale ha accolto le questioni sollevate dal TAR Lombardia nei confronti di due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto introdotti nella disciplina urbanistica lombarda (l. 12/2005) dalla legge regionale n. 2 del 2015.

La prima disposizione (art. 72, comma II) «poneva come condizione per l’apertura di qualsiasi nuovo luogo di culto l’esistenza del piano per le attrezzature religiose (PAR)». Tale norma, riguardando indistintamente tutte le nuove attrezzature religiose, non teneva conto di altre opere di urbanizzazione secondaria.

La seconda disposizione (art. 72, comma V, seconda parte), invece, specificava che il PAR può essere adottato «solo unitamente al piano di governo del territorio (PGT)». Tale contestualità, secondo i giudici, rendeva incerta e aleatoria la realizzazione di nuovi luoghi di culto, legata com’è alla discrezionalità del Comune.

Entrambe le norme, quindi, limitavano fortemente la libertà di culto in assenza di un «reale interesse per il buon governo del territorio».

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Redazione interna sito web giuridica.net

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