Corte Costituzionale: illegittimo l’automatismo che assegna al figlio il cognome del padre
Corte Costituzionale – comunicato stampa del 27 aprile 2022
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Nella giornata di ieri, la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano l’attribuzione del cognome ai figli.
Il giudizio è stato incontrovertibile: le norme sono illegittime in quanto contrastano con gli artt. 2, 3, e 117, comma I, della Costituzione; l’art. 117, nello specifico, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nello specifico
In particolare, la Corte si è concentrata sulle seguenti norme:
- quella che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre;
- quella che in mancanza di accordo tra i genitori impone il solo cognome del padre.
Tali norme, oltre a essere lesive per l’identità del figlio, non tengono in considerazione il fatto che entrambi i genitori devono poter condividere la scelta del cognome in quanto elemento fondamentale dell’identità personale.
L’automatismo, quindi, dovrà permettere al figlio di acquisire il cognome di entrambi i genitori nell’ordine deciso dai medesimi, sempre che questi non decidano di attribuirne soltanto uno (del padre o della madre che sia).
L’intervento del giudice, sempre in conformità con quanto disposto, sarà necessario solo nel caso in cui non esista un accordo tra i genitori.
Tutto ciò vale per i figli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio, compresi i figli adottivi.
Sarà compito del legislatore regolare tutti gli aspetti inerenti la decisione presa dalla Corte.
Fonte
Corte Costituzionale
Riferimenti
art. 262, I comma, Codice Civile
«Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.»
art. 2, Costituzione
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»
art. 3, Costituzione
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»
art. 117, comma I, Costituzione
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.»
art. 8, CEDU, Diritto al rispetto della vita privata e familiare
«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
art. 14, CEDU, Divieto di discriminazione
«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»