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Corte di Cassazione: ordinanza n. 18287 del 11.07.2018, sez. Unite Civili

Materia – Famiglia
Presidente – G. Mammone
Estensore – M. Acierno

«Le Sez. U hanno affermato che ai sensi dell’art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell’impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alia durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.»

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