CivileCommenti a Sentenze

CORRISPETTIVO PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Fatto e diritto

L’ingegnere I.XX P.XXXX ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di G.XXX S.X T.XX s.r.l. riguardante il pagamento per servizi professionali resi relativi al “Superbonus 110%”. Tuttavia, G.XXX S.X T.XX ha presentato opposizione al decreto, sostenendo di non aver mai avuto alcun rapporto professionale con l’ingegnere P.XXXX. Inoltre, hanno affermato che, se ci fosse stato un incarico, sarebbe stato conferito personalmente da un altro individuo, non direttamente dalla società. Hanno sostenuto che alcune fatture, pur essendo pagate dalla società, erano in realtà il risultato di accordi privati per saldare crediti vantati nei confronti della stessa.

Tuttavia, i documenti presentati dall’ingegnere P.XXXX dimostrano il contrario. La corrispondenza e i documenti finanziari indicano chiaramente che i servizi sono stati commissionati e accettati sia dal socio C.XXXXXXX che da un altro socio della società, B.XXX Z.XXXXXX. Inoltre, è emerso che la prima fattura, oggetto di contestazione, era stata pagata dalla stessa società.

Durante il procedimento legale, G.XXX S.X T.XX ha effettuato pagamenti parziali. Questa circostanza ha indebolito ulteriormente la loro posizione, poiché ha suggerito un riconoscimento implicito del debito. Pertanto, nonostante l’opposizione, il tribunale ha respinto le loro argomentazioni e ha ordinato il pagamento del saldo rimanente, oltre agli interessi di mora.

Inoltre, le spese legali sono state addebitate a G.XXX S.X T.XX, in quanto parte soccombente. In sintesi, nonostante i tentativi di contestare il decreto ingiuntivo, i fatti emersi durante il processo hanno confermato la validità della richiesta dell’ingegnere P.XXXX.

P.Q.M.


Il Tribunale di Verona ha emesso la seguente sentenza definitiva: revoca il decreto ingiuntivo a favore di I.XX P.XXXX contro G.XXX S.X T.XX s.r.l. e condanna la società al pagamento di euro 9.224,40 più interessi di mora. Inoltre, la società è stata condannata a coprire le spese legali, che ammontano a euro 4.227,00 per compensi, più una percentuale del 15% per spese generali, oltre al rimborso delle spese documentate e ad altri costi previsti dalla legge. La decisione è stata presa il 23 aprile 2024 dalla giudice Claudia Dal Martello.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2024/05/Sentenza-979-2024-Tribunale-di-Verona.pdf

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