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Consulente tecnico d’ufficio: i rilievi critici delle parti

Corte di Cassazione – sentenza n. 5624/2022, sez. Unite Civile

Corte di Cassazione – sentenza n. 5624/2022, sez. Unite Civile
Presidente: G. Raimondi
Relatore: M.Marulli

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – RILIEVI CRITICI DELLE PARTI – DISTINZIONI – CONTESTAZIONI VALUTATIVE – FORMULAZIONE IN COMPARSA CONCLUSIONALE O IN APPELLO – AMMISSIBILITÀ – LIMITI E CONDIZIONI

«Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, le contestazioni e i rilievi critici delle parti, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, ex artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.»

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – TERMINE CONCESSO ALLE PARTI PER LE OSSERVAZIONI – NATURA ORDINATORIA – VIOLAZIONE – CONSEGUENZE – OSSERVAZIONI SUCCESSIVE – AMMISSIBILITÀ – CONDIZIONI – VIOLAZIONE DELL’ART. 88 C.P.C. – CONFIGURABILITÀ – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE – INCIDENZA

«Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero, se non applicabile la novella, l’analogo termine che il giudice abbia concesso alle parti ex art. 175 c.p.c., ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria, esaurendo la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevarle, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento ex artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. In tale evenienza, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. e, in caso di positiva valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., in applicazione dell’art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.»

Fonte: Corte di Cassazione
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