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Congedo per paternità: dal 2018 saranno 5 giorni (4+1)

Novità riguardanti il congedo spettante al padre lavoratore. A partire da quest’anno, il vecchio congedo obbligatorio di due giorni viene alzato a quattro, mentre viene ripristinato anche il congedo facoltativo di un giorno (da fruire in alternativa alla madre) precedentemente cancellato per l’anno 2017. Questo è quanto espresso dalla legge 232/2016 (art. 1, comma 354) contenuta nella legge di Bilancio 2017.
Tale congedo è da intendersi come un diritto/obbligo per quattro giorni, anche non continuativi, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dell’ingresso nel nucleo familiare di un figlio adottivo/affidatario.
Attenzione, però: stando a quanto rilasciato dall’Inps, i congedi che avranno luogo nel 2018 ma che si riferiscono a nascite avvenute nel 2017, saranno comunque di due soli giorni.
Il giorno di congedo facoltativo, invece, è un diritto derivato dalla madre. Viene fruito, anche questo, entro i 5 mesi dalla nascita/ingresso del figlio, in alternativa alla madre. Quest’ultima dovrà rinunciare a un giorno di congedo di maternità.
La domanda per poter usufruire dei giorni è da presentare al datore di lavoro (quindi non anche all’Inps) con un anticipo di 15 giorni da quello che si pensa essere il termine ultimo della gravidanza, allegando – per quanto riguarda il congedo facoltativo – anche la dichiarazione della moglie (da inoltrare anche al suo datore di lavoro). Il tutto verrà poi comunicato all’Inps attraverso il flusso uniemens.
 

Fonte: IlSole24Ore
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