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Commento a sentenza: Tribunale di Verona, n. 370/2018

La sentenza n. 370/2018 del Tribunale di Verona ha oggetto l’aggressione di un cane Rottweiler. In particolare, durante un viaggio nell’autovettura della convenuta, l’attrice veniva morsa dal cane in questione, il quale stazionava nel portabagagli senza guinzaglio e senza museruola.
Ad avviso della controparte, invece, il cane aveva morso l’attrice mettendo il muso attraverso i buchi nella griglia divisoria fin tra baule e sedile del passeggero; situazione difficilmente credibile vista la mole dell’animale.
Semmai, sarebbe stato più logico se la convenuta avesse invocato la corresponsabilità della passeggera, la quale si era posta consapevolmente in una posizione di potenziale pericolo; così non è.
Dal punto di visto codicistico, la norma di riferimento è quella prevista dall’art. 2052 del codice civile, la quale prevede una forma di responsabilità aggravata per il proprietario dell’animale, la cui unica prova liberatoria è il caso fortuito.
È lapalissiano come nel caso di specie non vi sia alcun evento imprevedibile e imponderabile, perché le possibilità che il cane potesse mordere la passeggera erano sicuramente elevate, soprattutto se l’entità della ferita era di lievità tale che, di primo acchito, l’attrice non se ne era nemmeno accorta.
Ciò che può stupire, nell’accoglimento della richiesta di risarcimento del danno, è la motivazione del giudice che, nella sua decisione, pone in risalto il fattore preponderante dell’innata aggressività del cane.
Oltre a denotare un’ignoranza etologica, certamente scusabile, egli denota anche un’ignoranza giuridica, al contrario, preoccupante: la lista dei 17 cani pericolosi, emanata con un’ordinanza nel 2006, non è più in vigore da quasi dieci anni. Anche se fosse ancora in vigore, comunque, basterebbe citare l’inserimento nella lista del Tosa Inu, praticamente sconosciuto in Italia, per togliere credibilità a un’ordinanza fatta con i piedi. Anzi, con le zampe.
Il risarcimento è sicuramente dovuto, alla luce di quanto stabilisce l’art. 2052 codice civile, ma la motivazione è senza dubbio discutibile.

dott. Michel Simion

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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