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Commento a sentenza: Tribunale di Belluno, n. 07/2018

Nella sentenza n. 07/2018 del Tribunale di Belluno viene affrontato il tema della responsabilità civile ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del codice civile:

  • «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»;
  • «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

In particolare le parti attrici, ai sensi di tali articoli, chiedono al giudice un risarcimento, in qualità di eredi, per l’avvenuta morte del loro padre e marito. Accusano, infatti, la parte convenuta di aver violato gli obblighi di manutenzione, messa in sicurezza e ripristino della segnaletica delle vie ferrate del sentiero frequentato dal de cuius, il quale si aggrappò a una fune metallica al fine di oltrepassare la crestina lungo il percorso e perse l’equilibrio precipitando nel burrone, poiché, a detta delle parti attrici, tale fune non era ben fissata. Inoltre, accusano una scorretta qualificazione del sentiero.
La parte convenuta, prontamente costituita, contesta tali richieste risarcitorie ed evidenzia come la responsabilità dell’occorso sia di fatto attribuibile al de cuius per non aver questi utilizzato correttamente il cavo metallico e non essersi dotato di attrezzatura idonea per la percorrenza del tratto interessato, come richiesto.
Alla luce dei fatti esposti il giudice conduce un’istruttoria a mezzo di CTU arrivando a constatare che:

  • il sentiero in questione deve essere classificato come EEA, ossia per escursionisti esperti muniti di attrezzatura. Appare pacifico, dalla documentazione presentata, che il de cuius fosse sprovvisto di qualsiasi attrezzatura e che pertanto non rispettasse la normativa suggerita e prevista per tale tipo di percorso;
  • la fune metallica era stata correttamente instaurata e quindi idonea, laddove propriamente utilizzata, a salvaguardare la sicurezza degli escursionisti.

Si osserva quindi come non sia imputabile ad altri la scelta di affrontare il passaggio, o più genericamente una situazione, sprovvisti di un corretto equipaggiamento soprattutto laddove esso sia consigliato.
Ne deriva, dunque, che la responsabilità per il citato accaduto appartiene solo al de cuius e pertanto le domande attoree vengono rigettate dal giudice.  Alla moglie e alla figlia non spetta alcun risarcimento poiché nessuna responsabilità, ai sensi degli articoli inizialmente citati, è ascrivibile alla parte convenuta.

Giulia Magagnotti

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