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Cassazione: un like su Facebook è indice di terrorismo?

Un “like” al video sbagliato. Tanto basta per confermare una misura cautelare, prima approvata e poi annullata, e una espulsione che aveva investito un uomo di origine kosovara e residente nel Bresciano.
Il caso, inutile dirlo, è ben più grave, ma la V sezione della Corte di Cassazione si è trovata a stracciare la decisione presa dal tribunale del Riesame di Brescia e contestata dal procuratore della Repubblica di Brescia, il quale aveva presentato un secondo ricorso sostenendo che «il richiamo costante ed esplicito al conflitto bellico in corso di svolgimento sul territorio sirio-iracheno, contenuto nelle registrazioni pubblicate e condivise sul profilo Facebook» dell’indagato, «rappresentava un idoneo e qualificato riferimento all’Isis».
Il capo della Procura sottolinea come il Riesame non fosse d’accordo, che «pur riconoscendo che il termine ‘Jihad’ evoca la guerra santa» «ha ritenuto che nelle videoregistrazioni non vi siano sufficienti elementi per ricondurre univocamente i richiami alla guerra santa, in esse contenuti, all’Isis, sul rilievo che lo Stato islamico era solo una delle parti belligeranti del conflitto sirio-iracheno e non era stata dimostrata la volontà» del kosovaro «di riferirsi proprio all’Isis e non ad altri combattenti». Un’argomentazione quanto meno «incongrua», quindi, senza contare il fatto che in questo modo si va a ridimensionare l’importanza di cui era stato investito quel “like” che l’indagato aveva apposto al video.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 55418/2017, accoglie il ricorso del procuratore, sottolineando come lo straniero in effetti «abbia inneggiato apertamente allo Stato islamico ed alle sue gesta ed ai suoi simboli». Un aspetto di cui il Riesame non ha tenuto conto unitamente ai contatti dell’uomo «con altri soggetti già indagati per terrorismo islamico». Inoltre, la condivisione e il “like” lasciati dall’utente non sono elementi grazie ai quali è possibile «ridurre la portata offensiva della sua condotta attesa la comunque immodificata funzione propalatrice svolta in tale contesto dal social network Facebook».

Leggi la sentenza n. 55418/2017, Corte di Cassazione

Finale: il Riesame dovrà occuparsi di nuovo del caso tenendo conto dei principi dettati dalla Corte di Cassazione.
 

Fonte: la Repubblica
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emanuelesecco

Dottore in Editoria e Giornalismo. Appassionato di scrittura, editoria (elettronica e digitale), social media, musica, cinema e libri. Viaggio il più possibile, ma Budapest è sempre nel cuore.

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