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Cassazione: niente danno morale se viene investito il cane

Se un fatto illecito provoca la perdita di un animale domestico, nello specifico del caso in esame un cane, è impossibile per il proprietario richiedere il risarcimento dei danni morali.
È quanto ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 26770 del 23 ottobre 2018, con la quale i giudici si sono trovati a esaminare il caso di un padrone che si è visto investire il cane e, per questo, ha presentato una richiesta di riconoscimento dei danni morali in quanto la perdita dell’animale avrebbe provocato una diminuzione della qualità della sua vita.
Secondo la Corte, il danno provocato dal guidatore è fuori da quello che si può definire danno esistenziale, ovvero una «lesione dell’interesse della persona umana a conservare una sfera di integrità affettiva» (tutelata, per di più, dalla Costituzione). Vistosi respingere il ricorso presentato, quindi, il padrone dell’animale ha una sola possibilità: chiedere il risarcimento di quanto speso dal veterinario.
Non è la prima volta che la Cassazione si esprime in questi termini, anzi, ha solo confermato quanto già espresso con la sentenza 14846/2007 in tema di danno non patrimoniale in caso di ferimento o uccisione dell’animale da affezione.
Una decisione che rimane comunque in contrasto con quanto precedentemente affermato dai giudici di merito, i quali avevano provato la sussistenza del danno patrimoniale perché la morte del cane configurerebbe il reato di maltrattamento animale previsto dall’art. 544-ter c.p. Una posizione giustificata dal fatto che la presenza di animali domestici è un fattore sempre più importante in una società in cui un cane può essere visto come membro effettivo della famiglia.
Un caso che farà discutere molto, soprattutto sui social. Ne convenite?

Leggi il testo integrale della sentenza

 

Fonte
Il Sole 24 Ore
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Redazione interna sito web giuridica.net

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