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Cassazione: niente assegno per il figlio che non trova mai l’occupazione “ideale”

Corte di Cassazione, ordinanza n. 29779/2020

Non è possibile seguire le proprie aspirazioni per sempre, a maggior ragione quando si percepisce un assegno di mantenimento.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29779/2020, con la quale si è esaminato il ricorso presentato da una madre che durante il secondo grado di giudizio si è vista ridimensionare l’assegno destinato al mantenimento dei due figli. Le ragioni dei giudici d’appello sono semplici: il figlio maggiore (27 anni, laureato ma disoccupato) ha raggiunto l’età per trovare un lavoro.

La Cassazione conferma quanto deciso in appello. Se da una parte il figlio non ha entrate tali da garantirgli l’indipendenza economica, dall’altra è emerso il fatto che non avesse «in tutti i modi possibili e ragionevoli, cercato soluzioni lavorative consone ed adeguate alle sue attitudini ed aspirazioni».

Attitudini e aspirazioni, però, non possono influenzare per sempre la ricerca di un’occupazione. Concordemente con quanto già stabilito dalla Corte Suprema (ordinanza n. 17183/2020), i figli adulti conservano il diritto al mantenimento solo nel caso in cui ci sia stato un reale impegno a trovare un lavoro «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni».

Il mantenimento è sacrosanto nel momento in cui il figlio, anche adulto, stia ancora affrontando un percorso di formazione utile al suo ingresso nella società; sempre considerando il tempo mediamente necessario per portarlo a termine. Al contrario si rischia un eccessivo assistenzialismo che rischia di deresponsabilizzare i figli maggiorenni con una possibile deriva parassitaria degli stessi nei confronti dei genitori.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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