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Amministratore di condominio e cessazione di incarico – Tribunale di Firenze, sentenza n. 1608/2017, giudice Ghelardini

CONDOMINIO – AMMINISTRATORE – CESSAZIONE DELL’INCARICO – MANDATO – ACCOGLIMENTO
L’obbligo restitutorio che grava in capo all’amministratore condominiale, il quale gli impone, alla cessazione dell’incarico, di consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio, è coerente alla natura del rapporto intercorrente tra amministratore e condominio, ossia le norme in materia di mandato; è sicuramente responsabile, quindi, l’amministratore che non consegni la documentazione relativa al suo incarico decennale.

CASSAZIONE 38660/2016
CONDOMINIO – DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE – REVOCA – APPROPRIAZIONE INDEBITA
Risponde del reato di appropriazione indebita l’amministratore di condominio che, dopo essere stato revocato, trattenga la cassa condominiale e non restituisca i libri contabili e la documentazione amministrativa.

ARTICOLO 646 CODICE PENALE: «chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro.»



TRIBUNALE ORDINARIO di Firenze
Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.7550/2014 M. T. PARTE ATTRICE CONDOMINIO  – X PARTE CONVENUTA Oggi 9 maggio 2017 ad ore 13.02 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi: Per M. T. l’avv. M. F., oggi sostituito dall’avv. M. P. Per CONDOMINIO  – X l’avv. C. S. Il Giudice invita le parti alla discussione.

I procuratori delle parti discutono la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi.

Chiusura del verbale alle ore: 13.05. Il Giudice all’esito della Camera di Consiglio, alle ore 18, 25, pronuncia ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

dandone lettura.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Geometra T. M. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in data 18.3.2014, provvisoriamente esecutivo, con il quale gli era stato intimato di consegnare al Condominio di X tutta la documentazione contabile inerente gli anni 2001-2011 (periodo in cui lo stesso aveva gestito il condominio in qualità di amministratore), ed in particolare tutte le ricevute/fatture relative ai pagamenti indicati nei bilanci approvati, con particolare riferimento alle ricevute della C., alle ritenute di acconto, alle imposte versate, nonché alle dichiarazioni fiscali annuali, e ai modelli 770 annuali, oltre spese legali.

A fondamento dell’opposizione lo stesso ha eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, incombente di cui ha evidenziato la obbligatorietà, assumendo trattarsi di causa condominiale, e l’inammissibilità del D.I., in quanto avente ad oggetto una serie indeterminata di documenti e non “una cosa mobile determinata”ai sensi dell’art. 633 c.p.c.; ha osservato che nella fattispecie, al più, avrebbe potuto essere esperita istanza cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., per ottenere la riconsegna dei documenti; nel merito della controversia ha contestato l’esistenza dell’obbligo di conservazione e, quindi di consegna, di buona parte della documentazione richiesta, per essere decorsi i relativi termini, per lo più limitati dalla legge a 5 anni; ha eccepito di avere consegnato al nuovo amministratore tutta la documentazione fondamentale relativa al condominio già in sede di passaggio di consegne (tabelle millesimali, libro dei verbali delle assemblee, elenco dei condomini con i recapiti, originali dei pagamenti F24 effettuati negli anni 2006, 2007, 2008). Lo stesso ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via subordinata, di ordinare al condominio di specificare i documenti dei quali intenderebbe ottenere consegna.

Si è costituito in giudizio il Condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, sig. N. P., chiedendo di respingere l’opposizione proposta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero con condanna dell’opponente alla consegna della documentazione richiesta.

L’ufficio all’udienza 28.10.2014 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 648 c.p.c.. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.

All’udienza successiva del 27. 10. 2015 l’opponente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, sul presupposto che nelle more era stato provveduto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso.

Parte opposta ha replicato, evidenziando la mancata consegna delle copie dei modelli 770. Le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi alle richieste sopra effettuate, nonché a quanto contenuto negli atti introduttivi.

La causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c.. In limine all’udienza le parti hanno depositato note autorizzate.

1. SULL’IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

L’eccezione è infondata.

Vero è che la normativa in materia, (art. 5 decreto legislativo n 28/2010 e ss.mm.ii.) prevede a pena di improcedibilità della domanda l’esperimento della mediazione, tra l’altro, per le cause condominiali, ma ciò ovviamente non significa che ogni controversia che abbia come parte un condominio debba considerarsi condominiale.

Tali devono ritenersi solo quelle che afferiscono alle questioni relative alle parti comuni dell’edificio, ovvero quelle concernenti l’accertamento di un diritto condominiale, le spese condominiali, il regolamento di condominio l’amministratore condominiale.

Nella fattispecie a fondamento della domanda restitutoria proposta non viene in rilievo una questione di natura condominiale, ma esclusivamente una problematica di tipo contrattuale legata al corretto adempimento dei doveri dell’amministratore (condominiale). La causa verte pertanto in materia di contratto di mandato, così dovendosi giuridicamente qualificare il rapporto che lega l’assemblea condominiale all’amministratore, e non di condominio.

2. LA NULLITÀ DEL D.I.

L’attore ha lamentato, altresì, l’illegittimo utilizzo del procedimento monitorio, quando, invece, a sua della avrebbe dovuto agire con il procedimento d’urgenza ex art 700 c.p.c.. Ciò anche per la genericità delle indicazioni fornite circa i documenti da restituire.

Il rilievo non è fondato.

Non è in primo luogo vero che la richiesta documentale era generica.

E’ stata chiesta infatti la consegna di tutta la documentazione contabile afferente al periodo 2001-2011, periodo nel quale il T. ha gestito il condominio.

L’oggetto della domanda era quindi evincibile sulla base del rilievo che la documentazione richiesta non poteva che essere quella che per legge deve essere tenuta e conservata dall’amministratore condominiale.

Si aggiunga che i documenti in concreto richiesti sono stati specificati dallo stesso ricorrente, il quale in particolare ha fatto riferimento a tutte le ricevute/fatture relative ai Sentenza n. 1608/2017 pubbl. il 09/05/2017 RG n. 7550/2014 pagamenti indicati nei bilanci approvati, con riferimento particolare alle ricevute della cosap, delle ritenute di acconto, e delle imposte versate, nonché alle dichiarazioni fiscali annuali e ai modelli 770 annuali.

Risulta, quindi, essere stato specificato l’oggetto dell’obbligo di consegna.

Il decreto ingiuntivo è quindi legittimo.

3. CIRCA IL LIMITE TEMPORALE DELL’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE USCENTE

L’articolo 1129 c.c. prevede che alla cessazione dell’incarico l’amministratore sia “tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. Tale obbligo restitutorio è coerente alla natura del rapporto intercorrente fra amministratore e condominio, con conseguente applicazione ai rapporti fra condomini e amministratore delle norme in materia di mandato.

Si aggiunga che ai sensi dell’articolo 1.130 bis c.c. le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

T. era quindi senz’altro tenuto alla consegna della documentazione affe rente la gestione del Condominio nell’ultimo decennio.

4. L’ADEMPIMENTO IN CORSO DI CAUSA

È pacifico che parte della documentazione di cui era dovuta la restituzione è stata consegnata in corso di causa, anche in conseguenza dell’esecuzione posta in essere.

Circa la documentazione ancora mancante, che non è stata reperita, è plausibile che la stessa non sia mai stata nella disponibilità dell’opponente.

Ne segue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, non essendo stata fornita da parte del Condominio la prova della mancata consegna di documenti di cui T. sarebbe ancora in possesso.

5. LE SPESE DI LITE

Le spese vanno poste a carico dell’opponente.

Invero la consegna della documentazione è infatti avvenuta solo a seguito del D.I. e dell’esecuzione forzata intrapresa.

Sentenza n. 1608/2017 pubbl. il 09/05/2017 RG n. 7550/2014 Il tutto nell’ambito di un comportamento per niente collaborativo da parte del T., che all’inizio, in fase stragiudiziale, non ha risposto neppure alle mail relative alla consegna dei documenti, inviategli dal nuovo amministratore. Lo stesso ha infatti riscontrato esclusivamente le richieste avanzatagli a mezzo di un legale.

Ve ne è abbastanza per porre le spese a carico dell’opponente.

Le spese sono da liquidare come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile basso: scaglione da 26.000,00 – 52.000,00) e dell’attività espletata.

Si giustifica una liquidazione al di sotto dei valori medi di tariffa, non essendosi assunte prove costituende.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, III sezione civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo: 1 CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dando atto della cessazione della materia del contendere in corso di causa per consegna della documentazione richiesta; 2 Condanna il Geometra T. al pagamento delle spese giudiziali di questa fase, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge.

Chiuso ad ore 18,30.

Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini

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