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Abuso edilizio condominiale: contestarlo subito

Qualsiasi tipo di abuso edilizio commesso da un condòmino deve essere subito contestato all’amministratore di condominio. Pena, al contrario, la decadenza dal diritto di chiedere l’annullamento delle autorizzazioni amministrative. È quanto emerge dalla sentenza n. 1052 dell’8 settembre 2017 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

Il fatto
Il principio è stato stabilito a partire dall’impugnazione del permesso di costruzione rilasciato a un condòmino da parte del comune in cui è ubicato l’immobile in questione. La contestazione riguardava la sopraelevazione dello stesso (edificazione in sé), ritenuta incompatibile con le caratteristiche del complesso condominiale. L’azione giudiziaria, però, è stata esercitata a distanza di circa un anno di distanza dalla chiusura dei lavori contestati.

Visto il tipo di contestazione effettuata (edificazione in sé) e il tempo trascorso dall’inizio dei lavori, il giudice amministrativo ha deciso di risolvere il tutto bilanciando tra: 1) l’esigenza di tutela dei terzi, 2) il ragionevole affidamento del titolare del provvedimento favorevole circa la validità e stabilità dell’attività nelle more svolta. La soluzione, poi, è stata quella di prediligere l’ultimo punto.
Nella sentenza, quindi, viene argomentato che le opere di cui si tratta risultavano già concluse all’epoca del ricorso e che le stesse, nel tempo intercorso, si erano protratte con stati di avanzamento lavori abbastanza “corposi”, rispetto ai quali il condòmino aveva avuto modo di chiarire anche Scia in sanatoria.
Ulteriori oggetti di preferenza verso la decisione presa sono stati: 1) la presenza del cantiere in condominio, in tutta la sua macroscopica presenza e 2) la tracciabilità delle opere anche in seno ai verbali assemblari.

Con tali argomentazioni, il ricorso mosso è stato giudicato irricevibile.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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