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Trattamento psicoterapeutico: il Tribunale può imporlo ai genitori?

L'Ordine degli Psicologi della Calabria pubblica un documento sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte di un Tribunale

Il 18 marzo l’Ordine degli Psicologi della Calabria ha pubblicato un documento per chiarire tre temi legati alle prescrizioni psico-giudiziarie da parte di un Tribunale:

  1. diritto alla salute e all’autodeterminazione dei genitori coinvolti in separazione, divorzio e affidamento;
  2. valutazione delle capacità genitoriali da parte dei servizi sanitari;
  3. incontri protetti.

Consenso informato

Ogni trattamento sanitario ha bisogno di un consenso informato da parte del paziente. Tale pratica trova fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, nella Convenzione di Oviedo (4 aprile 1997) e nella Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Inoltre, la legge n. 219/2017 prevede che tale consenso è necessario anche quando la prestazione viene effettuata da uno psicologo professionista.

Trattamento psicoterapeutico imposto dal Tribunale

Secondo quanto appena esposto sul consenso informato, quindi, un Tribunale non può imporre un trattamento, nemmeno sotto forma di suggerimento, in quanto il soggetto deve sentirsi assolutamente libero di prendervi parte; agendo diversamente, il rischio è di avere un consenso informato viziato.

Nel caso di genitori coinvolti in procedimenti quali divorzio, separazione o affidamento, quindi, imporre un trattamento distorce le finalità psicologiche del trattamento stesso. Quest’ultimo, infatti, non ha il fine di imporre un cambiamento, ma di creare un rapporto di fiducia in cui il genitore si renda conto da solo di avere la necessità di un aiuto e di non sentirsi giudicato per questo; detto ciò, un percorso psicologico è utile quando il soggetto ha il tempo di maturare e il professionista ha piena autonomia di scelta (compresa l’interruzione della terapia). In caso contrario, tale percorso sarà fallimentare.

In conclusione, imporre un trattamento «nell’interesse esclusivo dei figli» lede il diritto di autodeterminazione e di scelta del genitore; senza contare il fatto che tale trattamento, molto probabilmente, è destinato a fallire.

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