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Lavoro in nero e assegno di divorzio: conta chi si occupa della famiglia

Corte di Cassazione – sentenza n. 37571/2021, sez. Prima Civile

Si deve rivalutare l’assegno di mantenimento destinato all’ex coniuge che dopo il divorzio ha svolto lavoro in nero?
Secondo la sentenza n. 37571/2021 della Cassazione, no.

Il caso

Dichiarando il divorzio, il Tribunale dispone che il marito debba versare alla ex 1.200 euro al mese più 700 euro per le due figlie. I motivi di tale decisione sono i seguenti:

  • il marito mantiene la casa di famiglia, mentre la moglie deve pagare 500 euro di affitto;
  • lui è commerciante di mobili, mentre lei è disoccupata;
  • lei si è sempre occupata della famiglia, fatto confermato anche da lui.

Le cifre stabilite in primo grado vengono confermate anche in appello. Tuttavia, il marito decide di ricorrere in Cassazione in quanto le considera esagerate.

La sentenza di Cassazione

Il ricorso è inammissibile. La decisione, infatti, ha già preso in considerazione le condizioni economiche delle parti.

L’ex moglie, per stessa ammissione del marito, è la parte che si è occupata in modo maggiore della conduzione della famiglia, rinunciando così alle proprie aspirazioni riguardanti la realizzazione professionale. Non si deve tenere in conto che questa abbia svolto dei lavori in nero all’insaputa dell’ex o che in passato abbia ricoperto il ruolo di commessa per un panificio. Ciò che conta è che ora sia disoccupata e che continui a occuparsi interamente delle figlie. In questo senso, quindi, l’assegno di mantenimento svolge la sua funzione assistenziale, perequativa e compensativa.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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