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Strisce blu: Adolfo e il parcheggio a pagamento

È la storia vera di un noto giornalista, che pubblica online l’esperienza vissuta da automobilista con le strisce blu del Comune di Porto San Giorgio.
Domenica pomeriggio, non trovando parcheggi liberi, Adolfo parcheggia sulle strisce blu, ma nel mentre si allontana dall’auto per cercare uno strumento di pagamento, tra parcometri non funzionanti e negozianti privi di biglietti gratta e sosta, l’ausiliario del traffico, nonostante un foglio di pugno dica della ricerca in atto, lascia sul parabrezza “preavviso di violazione” del codice della strada con invito al pagamento entro e non oltre 10 giorni di euro 28,70.
Appena avvedutosi della multa, Adolfo cerca di chiarire l’accaduto rivolgendosi subito ai vigili urbani in servizio, quindi l’indomani al comando della polizia municipale, che, consapevole del problema, si dichiara estraneo all’accaduto e invita l’uomo a rivolgersi al privato concessionario responsabile del servizio di sosta a pagamento.
Passano i giorni e nessun riscontro arriva all’automobilista, che, indignato, denuncia mediaticamente la “piccola/grande ingiustizia”, cui seguono commenti di solidarietà mossi da sdegno verso una politica che vessa i cittadini per rimpinguare le casse dell’ente comunale.
Cosa suggerire ad Adolfo sul da farsi?
Il preavviso di accertamento dell’infrazione non è ancora la multa e se questa verrà notificata dalla Polizia Municipale oltre 90 giorni dall’accaduto, il verbale sarà annullabile e nulla sarà dovuto. Dunque, il suggerimento è quello di attendere la notifica del verbale. Se questo poi verrà notificato nei termini di legge, allora si valuterà la legittimità, quindi la possibilità di opporsi tempestivamente a mezzo ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
L’esperienza professionale mi insegna che sempre più spesso i Giudici di Pace, quando l’automobilista non assume condotte pericolose per la sicurezza viaria, quindi che minano l’integrità fisica propria e altrui o comunque ostacolano la fluidità del traffico veicolare, si pongono dalla parte del soggetto debole, il consumatore utente della strada. Ciò per un motivo semplice che nel caso di specie può così declinarsi.
Il pagamento per la sosta del veicolo non è un tributo, né può essere una prestazione patrimoniale imposta. Esso è un corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, se si vuole anche al reddito Isee come per i residenti di Torino, dovuto dall’automobilista che intenda compiere un particolare utilizzo della strada. Il Giudice quindi sarà chiamato a valutare la diligenza nell’adempimento dell’obbligo di pagamento della sosta, non solo dalla parte dell’utente della strada, ma anche dalla parte del concessionario del servizio.
Insomma non basta dire che il parchimetro non funziona correttamente o è guasto oppure che il negoziante non ha il gratta e sosta per andare esenti dall’obbligo di pagamento.
A tal fine si dovrà provare l’impossibilità di adempiere al pagamento, per esempio per mancanza o malfunzionamento anche di altri parchimetri di prossimità, come per l’indisponibilità di grattini negli esercizi commerciali siti nelle vicinanze.
Bene, dunque, che Adolfo abbia segnalato tempestivamente alla Polizia Locale e/o alla società concessionaria del servizio l’impossibilità di effettuare il pagamento. Il concessionario privato del servizio di sosta a pagamento, come pure l’ente comunale concedente, devono infatti mettere l’utente della strada nella condizione di poter adempiere all’obbligo di pagamento.
Allora che Adolfo menzioni al Giudice di Pace la legge di stabilità 2016, che dal 1 di luglio 2016 dispone che salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica, i dispositivi di controllo di durata della sosta nelle aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito. Ebbene, tale obbligo di legge può essere assolto pure non munendo i parcometri di lettore fisico di carte di debito e credito, bensì semplicemente ricorrendo a tecnologie di pagamento elettronico da remoto, i cosiddetti mobile payments. Così l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, Nota 18 maggio 2017, che invita gli enti locali al rispetto della legge munendosi di applicazioni per cellulare al fine di consentire agli utenti il pagamento della sosta.
Certo infatti è che se Adolfo avesse avuto la possibilità di pagare prima ancora di scendere dall’auto accedendo a un’app dedicata dello smartphone, questi, con buona pace delle casse comunali, non sarebbe mai stato multato.

avv. Andrea Agostini


Via Giotto n.44, Porto San Giorgio (FM)
Tel: 0734 671554

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