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Commento a sentenza: Tribunale di Bologna, n. 20218/2018

La sentenza n. 20218/2018 del Tribunale di Bologna ha oggetto la richiesta di risarcimento del danno in seguito a sinistro stradale.
In particolare, i ricorrenti, figli della vittima, asseriscono che una macchina ha investito ad alta velocità il proprio congiunto, a bordo di un motociclo, provocandone una rovinosa caduta culminata con il decesso qualche settimana più tardi.
La problematica relativa alla natura ignota del colpevole è risolta dalla Cassazione con la sentenza n. 15367/2011, secondo cui «il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo Vittime della Strada deve provare non solo che, il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del veicolo o natante non identificato ma anche che questo sia rimasto sconosciuto, non essendo certo a tal fine addebitabile al danneggiato stesso l’onere di indagini complesse e articolate ma occorrendo comunque che egli abbia tenuto una condotta diligente al riguardo».
Nulla queastio, attorno alla dinamica del sinistro, risultante come descritto da parte attorea, alla luce delle documentazioni probatorie acquisite.
Non si può dire lo stesso, invece, per ciò che riguarda la diligenza della vittima nel caso di specie, la quale circolava sul lato sinistro della corsia di marcia vicino alla mezzeria, contravvenendo a quanto stabilisce in materia l’art. 143 del Codice della Strada, secondo cui «i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera».
Naturalmente questo non implica pari responsabilità dell’evento, stante la minima efficacia causale nell’economia generale del sinistro; il giudice del caso di specie ravvisa nel 90% la responsabilità del conducente ignoto e del rimanente 10% la responsabilità della vittima.
Ad abundantiam è negata la pretesa risarcibilità del c.d. danno biologico terminale, o danno tanatologico, che si configura quando il decesso del congiunto avviene dopo un considerevole lasso di tempo dall’evento lesivo, costringendo il danneggiato a vivere, fino al momento della propria morte, accusando la compromissione della propria integrità psico-fisica.
Nel caso di specie il paziente si trovò in condizioni di assoluta incoscienza già nella fase immediatamente susseguente all’incidente stradale, perciò per tale via nulla è dovuto.

dott. Michel Simion

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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