Sentenze

Tribunale di Grosseto – Sentenza 3.05.2015 (Dott.ssa Giulia Conte)

Responsabilità civile – Cose in custodia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27/2007 promossa da:
E.B. (C.F. …), con l’avv. P. L., elettivamente domiciliato in VIA …48 58100 GROSSETO presso il difensore avv. P. L., che la rappresenta giusta delega in atti

ATTRICE

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. F. C., elettivamente domiciliata in VIA L. 19 58100 GROSSETO presso il difensore avv. F. C., che la rappresenta giusta delega in atti S.B. (…) e F.B. (C.F. …), con il patrocinio dell’avv. T. A. e dell’avv. L. M. (…) VIA DELLA C. 48 50129 FIRENZE; elettivamente domiciliato in 58100 GROSSETO presso il difensore avv. T. A., che le rappresenta giusta delega in atti COMUNE DI A. (C.F. …), con il patrocinio dell’avv. S. A., elettivamente domiciliato in C.SO C. 73 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCHEGGI ALESSIO, che lo rappresenta giusta delega in atti

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 24.2.2015.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I fatti di causa e le domande proposte.

E.B. ha esposto che il 12.4.2004 s’era recata, con la sorella e il compagno di lei, a fare una gita in montagna e che, giunta in loc. Montelaterone, e parcheggiata l’autovettura nei pressi del ristorante “D.B.”, nell’attraversare la piazzola di sosta adiacente al bivio A.-Castel del Piano era passata su di un tombino coperto da una grata e, a causa della sconnessione del selciato, era caduta a terra, riportando gravi lesioni personali.

Premesso che da indagini da lei effettuate era emerso che l’area del sinistro era nella comproprietà della Provincia di Grosseto e di Fiorella e S.B., e comunque di pertinenza della Provincia, come ammesso da tale Ente, ha citato in giudizio tutti tali soggetti chiedendone la condanna, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa, al risarcimento del danno patito, patrimoniale e non, ex art. 2051 e/o 2043 c.c.

La Provincia ha dubitato della dinamica del sinistro, sostenuto la non pericolosità dei luoghi e comunque eccepito il concorso di colpa della danneggiata; le B. hanno anche contestato di essere custodi dell’area ove s’era verificato l’incidente, trattandosi di porzione sottratta al loro potere e di esclusiva pertinenza della Provincia.

Successivamente, parte attrice è stata autorizzata a chiamare in causa il Comune di Grosseto – quale Ente che aveva fatto costruire il tombino – che si è costituito, preliminarmente eccependo l’inammissibilità della chiamata perché tardiva e, nel merito, contestando ogni sua responsabilità.

Nel corso dell’istruttoria sono stati sentiti dei testi, anche con prova delegata, ed è stata espletata una ctu medico-legale sulla persona dell’attrice ed una sullo stato dei luoghi.

All’esito, si deve ritenere che la domanda sia fondata e, pertanto, vada accolta nei confronti della sola Provincia, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.

2. L’ammissibilità della chiamata di causa del Comune.

L’eccezione d’inammissibilità della chiamata in causa del Comune avanzata da tale soggetto, per avere parte attrice chiesto ed ottenuto l’autorizzazione del giudice successivamente all’udienza ex art. 183 c.p.c., è infondata.

Invero, non solo il giudice ha il potere, ex art. 107 c.p.c, di v Repert. n. 731/2015 del 05/05/ 2015 causa di un terzo indicato da una delle parti quale effettivo obbligato quando sia spirato il termine per la chiamata ex art. 106 c.p.c. ma, soprattutto, il terzo, poiché ha diritto, una volta entrato nel processo, ad una totale rimessione in termini, non subisce alcuna lesione per il fatto di venire chiamato prima o dopo.

Le scansioni processuali dettate dall’art. 183 c.p.c. sono a tutela del diritto delle parti già presenti in causa a non subire una dilatazione dei tempi processuali, ma poiché nel caso concreto tali parti avevano prestato il proprio consenso alla chiamata e nulla hanno poi eccepito, e poiché, come chiarito, il terzo non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a dolersi del momento in cui viene chiamato, l’eccezione è infondata.

3. L’an debeatur.

Il teste M. ha dichiarato: “Il giorno del fatto mi trovavo anche io in compagnia dell’attrice. Ricordo che parcheggiammo l’auto nel parcheggio raffigurato nella foto F che mi viene mostrata e quindi ci incamminammo verso il Bar Ristorante D.B. passando, per la presenza di molte auto, dalla zona in cui erano presenti i tombini ritratti in tali foto (documento 1 di parte attrice). Nel camminare l’attrice mise un piede nell’avvallamento presente tra la grata dell’asfalto indicata dalla freccia nella foto B che mi viene mostrata. Il piede le rimase bloccato nell’avvallamento e quindi ebbe prima una torsione e poi cadde a terra”. “Sono io che alcuni giorni dopo il fatto ho scattato le fotografie che mi sono state mostrate e posso confermare che al momento del sinistro lo stato dei luoghi era proprio quello ivi raffigurato.”

La teste Bruni ha parimenti confermato la dinamica del sinistro, chiarendo che l’attrice era caduta perché aveva messo un piede nel buco adiacente alla grata, ovvero nella parte sterrata posta al di sotto del manto stradale, aggiungendo, altresì, che il fatto era successo in pieno giorno e l’anomalia del selciato era visibile.

Quanto all’individuazione del soggetto avente la custodia dell’area in esame, si deve rilevare come tale soggetto sia, senza ombra di dubbio, la Provincia.

Benvero, tale convenuta ha ammesso d’aver effettuato interventi di manutenzione sull’area e che la stessa fosse di sua competenza e pertinenza.

Il C.T.U. geom. F., poi, ha accertato che “l’ingombro planimetrico del pozzetto con canditoia ricade comune. Detto subalterno […] è comune alle unità immobiliari di proprietà delle signore B. F. e B. S.. Tuttavia, ha aggiunto che “il pozzetto di cui si tratta è all’interno dell’area identificata catastalmente al foglio 17 del Comune di A., particella 55 sub 1. […] la sua proprietà compete pro quota ai proprietari delle unità immobiliari di cui è in area che il Codice della Strada definisce parte della strada stessa, in quanto insiste nel golfo di fermata per i mezzi collettivi di linea, oltre ad essere interposto tra la carreggiata e la cunetta (raccordo concavo) di sua pertinenza. Quindi di fatto […] tale area ha una destinazione ed una pubblica utilità consolidata e materializzata, a prescindere dal mancato perfezionamento della acquisizione formale da parte della Provincia di Grosseto, proprietaria della strada in quel tratto”.

Ha quindi chiarito che tale area non è patrimonio disponibile delle formali proprietarie.

Si deve allora escludere che, con la responsabilità della Provincia, concorra quella delle B., prive di poteri di gestione della cosa.

Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ult. Cass. 20.11.2009 n. 24530), puo’ essere qualificato “custode” della cosa, per i fini di cui all’art. 2051 cod. civ., soltanto colui che abbia, congiuntamente, la disponibilità giuridica e di fatto di una cosa; il rapporto di custodia postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa (v. Cass. 17.6.2013 n. 15096).

Parimenti, una volta chiarito che il Comune d’A. s’è limitato a realizzare il tombino, si deve escludere una responsabilità dello stesso.

Il C.T.U., infatti, ha chiarito che “la sconnessione del suolo nel perimetro esterno al pozzetto con canditoia non è imputabile ad un difetto di realizzazione del manufatto, bensì ad un difetto di manutenzione della superficie stradale circostante, che non fu ripristinata tempestivamente quando si manifestarono i dissesti del manto bituminoso nel suo punto di contatto col perimetro esterno della canditoia”.

D’altro canto, se anche il pozzetto costituisce un’opera comunale, l’attrice, come premesso, è caduta non a causa della fatiscenza della grata posta a copertura del tombino, bensì a causa di un cedimento strutturale del manto stradale, su di una strada provinciale.

Responsabile del sinistro è, dunque, quale custode, ex art. 2051 cc., la Provincia.

Più specificamente, si deve rilevare come la giurisprudenza più recente affermi in modo costante che “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (così Cass. 18.10.2011 n. 21508), distinguendo il caso in cui il pericolo sia creato dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere, da quello in cui derivi invece da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa medesima (v. Cass. 18.7.2011 n. 15720; 6.6.2008 n. 15042).

In ultima analisi, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, e la giurisprudenza consolidata di questo giudice, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all’estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi quanto, piuttosto, alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno.

Ove il danno sia stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l’amministrazione ne risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l’amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere – dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.

Ebbene, nel caso in esame, alla luce del fatto che la pericolosità del bene non è derivata dal suo improvviso deterioramento, ma da un’inadeguata manutenzione prolungata nel tempo della pavimentazione, si deve affermare l’applicabilità dell’art. 2051 c.c.; al riguardo, il fatto che la Provincia, come da lei affermato a p. 5 della propria comparsa di costituzione e risposta, pochi giorni prima del sinistro fosse intervenuta con delle riparazioni di stuccatura intorno al tombino, unitamente al fatto che, come emerge dalle foto ricostruite dai testi, il terreno circostante tale manufatto fosse invece collassato, dalla superficie irregolare e privo di asfalto e formasse sia col tombino che con l’asfalto circostante un pericoloso scalino, evidenzia proprio come la custodia vi fosse, ma fosse esercitata in modo inadeguato e senza perizia.

Allora, era onere della Provincia dimostrare che il fatto si verificò in assenza di ogni sua colpa, nonostante avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo; dimostrazione, questa, che non è stata fornita e che, anzi, appare smentita proprio dalla non conformità del selciato alle regole di sicurezza e buona tecnica.

Tuttavia, deve altresì ritenersi che la danneggiata avrebbe potuto evitare il danno se solo avesse prestato maggiore attenzione alle condizioni del selciato, ovvero un’attenzione non eccezionale, ma media, a dove metteva i piedi, posto che l’anomalia era preesistente al suo passaggio (non accadde, infatti, che il tombino cedette o si ribaltò, ma che il piede dell’attrice rimase incastrato nella connessione del manto stradale) e decisamente visibile (come confermato anche dalla teste B.), avendo un colore diverso sia dalla grata che dall’asfalto circostante.

Il contegno distratto dell’utente, se nel caso concreto non può assurgere a caso fortuito, posto che l’attrice utilizzò il bene in modo conforme alla sua destinazione, limitandosi a camminare, e senza porre in essere condotte anomale od eccentriche, è stato, tuttavia, anch’esso colposo ed ha concorso al verificarsi della caduta.

Se, poi, è vero che per la presenza di automobili la Bruni non poteva che passare di lì, è vero anche che avrebbe potuto farlo evitando di posare il piede proprio nell’avvallamento dove rimase incastrato e passare, invece, sul tombino o sulla grata, scavalcando al passo successivo la zona dissestata.

Comparando le rispettive condotte, il concorso di colpa dev’essere quantificato nella misura del 50%.

L’attrice vanta dunque nei confronti della Provincia un credito pari ad un mezzo dei danni riportati.

4. Il quantum debeatur.

4 a) A titolo di danno non patrimoniale.

In ordine al quantum debeatur, nel caso di specie il c.t.u. dr. L., con motivazione che, in quanto logica, coerente e non contestata dalla parti, va integralmente recepita, ha accertato che in seguito al sinistro la B. ha riportato “frattura lussazione di Monteggia a destra; trauma distorsivo caviglia e piede di sinistra con frattura del V metatarsale”, cui sono conseguiti un periodo di invalidità temporanea totale di gg. 60, un successivo periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di ulteriori gg. 30, nonché postumi permanenti quantificabili nella misura del 7%.

Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2014, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia.

Benvero, come chiarito dalla Suprema corte (v. Cass. 7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.

Tale orientamento è pienamente condivisibile, tanto per la collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”, quanto per la ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi (specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l’indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi).

La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all’integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate.

Invero, pur dovendosi escludere ogni automatismo, si deve tuttavia ritenere che in concreto la Bruni abbia subito, oltre alla menomazione dell’integrità fisica, anche una sofferenza, tanto per il trauma conseguente la caduta a terra, quanto per il dolore fisico, presente nell’immediatezza e seppur in misura minore a tutt’oggi, quanto per la percezione della compromissione della propria salute; tale pregiudizio ulteriore può essere determinato in misura pari ad un quarto del danno biologico come già valutato in via generale dalla tabella milanese (per postumi del 7%).

Come chiarito dalla Suprema corte (v. Cass. 12.9.2011 n. 18641), “in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno cd. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall’altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base a motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva liquidato congiuntamente il danno biologico ed il danno morale secondo le tabelle “milanesi” antecedenti all’arresto delle Sezioni unite civili del 2008; la stessa S.C. ha, altresì, rilevato che le successive tabelle del Tribunale di Milano modificate nel 2009 – e applicabili dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale – non hanno “cancellato” il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all’integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè ‘la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale’ “.

Tanto premesso, poiché la danneggiata al momento del fatto aveva 63 anni, il demoltiplicatore in ragione dell’età è dello 0,690 ed il danno non patrimoniale permanente, comprensivo del suddetto danno morale, ammonta ad euro 10.581,00.

Ad esso deve aggiungersi il danno per la temporanea, anch’esso quantificato dal tribunale di Milano in modo unitario, come danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo e comprensivo tanto del danno biologico quanto del morale temporaneo, corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100% secondo una forbice di valori monetari da un minimo di euro 96,00 ad un massimo di euro 145,00.

In considerazione della malattia di lieve entità, si ritiene di optare per una quantificazione giornaliera di euro 110,00, per una somma complessiva di euro 8.250,00.

Ne discende che il complessivo danno non patrimoniale ammonta ad euro 18.831,00.

Poiché, come premesso, la Provincia ne deve rispondere per un mezzo, il suo debito a tale titolo è pari ad euro 9.415,50.

Trattandosi di debito di valore, sulla suddetta somma complessiva, già rivalutata, dev’essere computato il danno per il ritardato pagamento, equitativamente determinato nella media tra gli interessi legali calcolati sulla somma interamente rivalutata e quelli calcolati sul capitale puro (che si determina devalutando alla data del fatto la somma rivalutata), giusta Cass. Sez. Un. 22.4.94-17.2.95 n. 1712.

4 b. A titolo di danno patrimoniale.

All’attrice debbono poi essere riconosciute le spese mediche, documentate e ritenute congrue dal c.t.u., e pari ad euro 1.759,50, sempre nella misura di un mezzo, e dunque per euro 880,00.

Trattandosi di debito di valore, tale somma dev’essere rivalutata tenendo conto della svalutazione intervenuta dalla data degli esborsi ad oggi e sulla somma mediamente rivalutata debbono computarsi gli interessi legali.

Deve, altresì, essere riconosciuto in suo favore un credito da lucro cessante, posto che i testimoni escussi dal Tribunale di Pistoia, A. e S. (oltre alla teste B.), hanno confermato che prima del fatto la B. confezionava abiti, anche da cerimonia a casa propria, per una cerchia di clienti più o meno fisse, e che dopo l’incidente ha ridotto la sua attività, rifiutando alcune commesse perché non riusciva a tenere i ritmi passati; la teste Bruni, poi, ha riferito che prima del sinistro la sorella guadagnava, come sarta, circa 7.000,00 euro l’anno – somma peraltro del tutto plausibile – mentre a seguito dei postumi i suoi introiti sono diminuiti di circa 2.000,00 euro l’anno.

D’altro canto, se è vero che il ctu ha dichiarato che non si poteva ritenere che i postumi riportati avessero un’incidenza quantificabile sull’attività di sarta in ambito domestico, ciò non significa che lo stesso abbia escluso ogni incidenza ma, appunto, solo di poterla quantificare, e per tale scopo sono d’aiuto le testimonianze.

Che incidenza vi sia, infatti, è stato confermato dai suddetti testi ed è del tutto coerente con la compromissione algica e funzionale del gomito che, se non impedisce alla B. di cucire tout court, tuttavia le impedisce di dedicare a tale attività lo stesso numero di ore che dedicava in precedenza o, comunque, la rallenta.

Tale incidenza, allora, dev’essere quantificata in via equitativa, seppur prendendo a riferimento i parametri riferiti dai testi.

Allora, considerato che è plausibile che col passare degli anni la B. avrebbe dovuto, comunque, rallentare col lavoro, fino poi a smettere, il danno a tale titolo dev’essere determinato, prudenzialmente, ex art. 2697 c.c., nella somma di euro 6.000,00; di conseguenza, il credito dell’attrice, pari ad un mezzo, per il ridetto concorso di colpa, ammonta ad euro 3.000,00, omnia (trattandosi di liquidazione equitativa).

5. Le spese di lite e di c.t.u.

In considerazione del riconosciuto concorso di colpa, tra l’attrice e la Provincia le spese di lite debbono essere compensate per un mezzo e la Provincia deve rifondere alla B. la residua metà di tali spese.

Stante l’obiettiva difficoltà, avvertita anche in giudizio, di comprendere quale fosse la posizione giuridica delle B., le spese di lite tra l’attrice e tali convenute debbono essere integralmente compensate.

L’attrice deve, invece, rifondere tali spese al Comune, per la regola della soccombenza.

Parimenti, le spese di c.t.u. in via definitiva debbono essere sostenute dall’attrice e dalla Provincia al 50% ciascuno.

PQM

Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, condanna la Provincia di Grosseto, in persona del suo Presidente pro tempore, a corrispondere a parte attrice la somma di euro 9.415,00, nonché la somma di euro 880,00, oltre accessori come meglio indicato in motivazione, nonché la somma di euro 3.000,00;

compensa per un mezzo le spese di lite tra la Bruni e la Provincia e condanna la Provincia a corrispondere alla B. la residua metà di tali spese, che liquida nella somma, già dimezzata, di euro 3.600,00 per compenso professionale ed euro 195,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;

compensa le spese di lite tra l’attrice e le B.;

condanna l’attrice a corrispondere al Comune di A. le spese di lite, che liquida nella somma di euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;

dispone che le spese di ctu in via definitiva gravino sull’attrice e sulla Provincia al 50% ciascuno.

Così deciso in Grosseto il 3.5.2015.

Il giudice

Giulia Conte

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