CivileContratti e obbligazioni

Casa di riposo e successioni e donazioni

Svolgimento del processo

La Casa di Riposo M.XXX G.XXXXXXX, rappresentata legalmente da I.XXXXXX, ha presentato una causa civile di primo grado contro UX F.XXX e altri (convenuti contumaci) con l’assistenza legale dell’Avv. M.XXXXX C.XXXX. La causa riguarda la richiesta di revocatoria di un atto di donazione con riserva di usufrutto datato 10.02.2015 e registrata presso il Notaio P.XXXXXX di O.XXXXX, che aveva trasferito la nuda proprietà di un immobile sito a Bevilacqua a L.XX F .XXX, riservando agli donatori, L.XXX P.XXXXXXXXX e B.XX A.XXXXXX, l’usufrutto vitale con riserva di accrescimento.

L’attrice afferma che:

  1. L’atto di donazione era stato redatto in modo fraudolento per privarsi del loro unico bene immobile, poiché i donatori, genitori di C.XXX P.XXXXXXXXX e G.XXXXXXX P.XXXXXXXXX, prevedevano di essere accolti in una casa di riposo a causa delle loro gravi condizioni di salute e della non autosufficienza.
  2. Effettivamente, i donatori sono stati accolti dapprima presso la Casa di Riposo F.XXXXXXXX L.XXXXXXXXXXX dal 17.6.15 al 22.1.16 e successivamente presso la Casa di Riposo M.XXX G.XXXXXXX fino al 3.12.19.
  3. Durante il loro soggiorno nella seconda casa di riposo, i donatori non hanno pagato le rette scadute, accumulando un debito complessivo di 13.508,48 euro per L.XXX P.XXXXXXXXX e 10.980,75 euro per B.XX A.XXXXXX.
  4. L’attrice è diventata quindi titolare di un credito totale di 24.489,23 euro.
  5. B.XX A.XXXXXX è deceduta il 14.1.18, lasciando C.XXX, G.XXXXXXX e L.XXX P.XXXXXXXXX come eredi, con quest’ultimo che è stato sottoposto a un’amministrazione di sostegno.
  6. Nonostante i tentativi di recuperare il debito, inclusi piani di pagamento rateali, non hanno avuto successo.

Nel caso in questione, L.XX F.XXX ha presentato una comparsa depositata il 24 luglio 2020 chiedendo l’interruzione del processo a causa del decesso di L.XXX P.XXXXXXXXX, che è avvenuto durante il procedimento. Inoltre, la convenuta ha contestato la richiesta dell’attrice, sostenendo che mancava il requisito della dolosa preordinazione richiesta dall’articolo 2901 del Codice Civile per gli atti dispositivi precedenti all’emergere del credito.

Durante l’udienza del 15 settembre 2020, il processo è stato effettivamente interrotto a causa della morte di L.XXX P.XXXXXXXXX, e si è dato il termine per notificare il ricorso in riassunzione all’attrice G.XXXXXXX P.XXXXXXXXX e C .XXX P.XXXXXXXXX, che agivano in qualità di eredi del defunto. Tuttavia, questi eredi non si sono presentati in tribunale nonostante la notifica regolare dell’atto di citazione e del ricorso in riassunzione, e quindi sono stati dichiarati contumaci.

In un’udienza successiva, il 29 luglio 2022, il processo è stato nuovamente interrotto questa volta a causa della cancellazione dall’albo dell’avvocato dell’attrice. Successivamente, la convenuta O. si è costituita nuovamente presentando un ricorso il 9 novembre 2022. In seguito a ciò, l’attrice si è nuovamente costituita, mentre G.XXXXXXX e C.XXX P.XXXXXXXXX sono rimasti contumaci.

Per quanto riguarda la decisione del caso, l’articolo 2901 del Codice Civile richiede quattro requisiti per l’accoglimento dell’azione revocatoria: l’esistenza di un credito, un atto di patrimoniale, un evento dannoso e un elemento soggettivo. Quest’ultimo requisito varia a seconda che l’atto impugnato sia stato compiuto prima o dopo l’emergere del credito. Nel caso di atti precedenti all’emergere del credito, è richiesta una dolosa preordinazione a ledere la garanzia patrimoniale. Nel caso specifico, l’atto impugnato era una donazione (atto a titolo gratuito) effettuata prima della stipulazione del contratto che ha dato origine al credito, quindi è necessario dimostrare che vi fosse una dolosa preordinazione da parte del solo disponente. tuttavia, nel corso del processo,

Dalla documentazione medica presentata dall’attrice emerge che la ragione del loro collocamento in casa di riposo è dovuta a problemi di salute e alla loro non autosufficienza. È probabile che i donanti conoscessero già la loro precaria condizione di quattro mesi prima dell’ingresso in casa di riposo, ma questo non implica automaticamente che intendessero effettuare la donazione con l’obiettivo di ridurre le loro risorse patrimoniali in modo dannoso per la casa di riposo.

La non autosufficienza non implica necessariamente il ricovero in una casa di riposo, poiché può essere affrontata attraverso l’assistenza domiciliare da parte di familiari o terzi. Inoltre, i donanti erano titolari di trattamenti pensionistici e avevano il diritto di usufrutto dell’immobile donato, con la possibilità di ricevere canoni di locazione ad esso relativi. La loro situazione finanziaria era stata ritenuta sufficiente al momento dell’accettazione da parte dell’attrice, sebbene fosse stata richiesta l’assunzione di ulteriori obbligazioni da parte dei familiari.

In breve, il caso verte sulla validità dell’atto di donazione alla luce della situazione di salute dei donanti e delle implicazioni finanziarie, con l’attrice che cerca di dimostrare che l’atto sia stato effettuato in buona fede, nonostante la loro condizione di non autosufficienza.

P.Q.M.

Il Tribunale ha emesso una sentenza con le seguenti disposizioni:

  1. Ha respinto la richiesta dell’attrice.
  2. Ha condannato la Casa di riposo I.XXXXXX M.XXX G.XXXXXXX a rimborsare a L.XX F.XXX le spese legali, stabilite in euro 5.077, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%) e IVA se applicabile.

Link alla sentenza

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