Tribunale di Verona – Sentenza 2217/2015 del 3.08.2015 (Dott.ssa Rizzuto)
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n /2014 e promossa da
S. L. nata Bussolengo (VR) elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. D. C. che unitamente all’avv. A. V. la rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione
attrice
contro:
CAPITAL S.A.S. DI SC. S. & C. elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. G. V. che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore
convenuta
Conclusioni per l’attore: come da verbale di precisazione delle conclusioni del 12.2.2015
Conclusioni per il convenuto: come da verbale di precisazione delle conclusioni del 12.2.2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce dell’attuale disposto dell’art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in opposizione S. L. ha proposto opposizione al precetto notificato in data 19.3.2014 fondato sulla sentenza 307/14 evidenziando che l’importo ospitale ingiunto era relativo a somme portate dal decreto ingiuntivo n. 1727/09 privo di efficacia esecutiva ex art. 654 c.p.c.
La società Capital s a s. di Sc. S. & C. si è rimessa in ordine all’ammissibilità del precetto notificato prima che il decreto fosse formalmente dichiarato esecutivo, nonostante il rigetto dell’opposizione promossa dall’attrice nei confronti del medesimo d i. precisando peraltro che, nelle more, il decreto era stato munito di esecutività e che il precetto doveva comunque ritenersi valido ed efficace quanto alla liquidazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 9.6.2014 è stata sospesa l’efficacia del titolo limitatamente all’importo di € 77.600,72. Con successiva memoria di costituzione nel presente giudizio di merito l’opposta ha espressamente rinunciato al precetto oggetto della presente opposizione in relazione al solo credito di cui al decreto ingiuntivo 1727/2009 precisando di avere azionato autonomamente il credito portato dal d.i. ed ha chiesto la conferma del precetto in relazione al credito relativo alle spese di lite e fondato sulla sentenza 307/14.
Tanto premesso, va preso atto della rinuncia al precetto espressa da parte convenuta dopo il provvedimento del 9.6.2014. Alcuna contestazione risulta coltivata con riferimento alle ulteriori del precetto riguardanti le spese di lite liquidate nella sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo. Va dunque affermato il diritto dell’opposto a procedere all’esecuzione limitatamente alle somme di € 9.960,00 oltre IVA e epa, € 37,26 e € 200,00.
Con riferimento alle spese di lite, si evidenzia che il precetto era errato nella parte in cui ingiungeva un importo fondato su un titolo non munito di esecutorietà; in relazione a ciò l’opposta si è rimessa già nella costituzione nella fase cautelare ed ha espressamente limitato la richiesta di conferma della validità ed efficacia del precetto in comparsa di costituzione della fase di merito. Alla luce di ciò si ritengono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta sull’opposizione promossa da S. L.;
accerta e dichiara che la banca opposta ha diritto a procedere all’esecuzione forzata sulla base del precetto opposto per la minor somma di € 10.197,26 oltre IVA e epa su € 9.960,00;
compensa le spese di lite.
Verona 28.7 2015
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto



