Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza n. 2216/2015 del 3.08.2015 (Dott.ssa Rizzuto)
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott Silvia Rizzuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ????? /2014 promossa da:
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore C.F. ?? elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. U. F., che la rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione
ATTORE
contro: S. R.
CONVENUTA CONTUMACE
Contro: B. A.
CONVENUTO CONTUMACE
Contro: INPS – SEDE DI LEGNAGO in persona del legale rappresentante pro tempore p. IVA
CONVENUTO CONTUMACE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: come da atto di citazione ex art. 618 II co c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Cassa di Risparmio di Bolzano s.p a. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza del GE con la quale è stato dichiarato il “non luogo a provvedere” sulla domanda dell’istituto di credito di assegnazione della somma pignorata.
In fatto si rileva che l’ordinanza impugnata è stata resa nell’ambito del procedimento esecutivo originariamente promosso da Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. nei confronti di B. A. e S. R..
Con atto di pignoramento presso terzi la Cassa di Risparmio di Bolzano s.p a. ha citato in giudizio i debitori B. A. e Sinico e la terza pignorata INPS avanti il GE per l’udienza del 15.10.2012. Avverso l’atto di pignoramento S. R. ha promosso opposizione nell’ambito della quale il GE ha, dapprima, emesso provvedimento inaudita altera parte di sospensione della procedura esecutiva limitatamente alla posizione della debitrice Sinico (provvedimento del 20.9.2012) e, successivamente, ha revocato la sospensione, disposto la prosecuzione della procedura esecutiva per l’assegnazione pignorate a S. R. e fissato l’udienza del 4.4 13 con termine per l’instaurazione del giudizio di merito (provvedimento del 11.2.2013). Nelle more tra la sospensione concessa inaudita altera parte e la successiva revoca, si è tenuta l’udienza indicata nell’atto di pignoramento presso terzi del 15.10.2012. In tale udienza l’Istituto di credito, preso atto della dichiarazione positiva della terza pignorata INPS, ha chiesto l’assegnazione delle somme pignorate in capo al solo sig. B. A. “stante la sospensione dell’esecuzione in capo a Sinico” (cfr. verbale doc 9). Con successivo provvedimento del 17.12.2012 il GE ha assegnato le somme al creditore procedente e dichiarato estinta la procedura. Avverso tale provvedimento di assegnazione B. A. ha proposto opposizione e con provvedimento del 24.5.2013 il GE ha sospeso l’ordinanza di assegnazione con termine per l’instaurazione del giudizio di merito. All’esito dell’udienza indicata nell’ordinanza di revoca della sospensione a suo tempo disposta nei confronti di S. R., il GE accogliendo l’eccezione di intervenuta estinzione non reclamata dalla banca, ha dichiarato il “non luogo a provvedere” sull’istanza di assegnazione.
Tanto premesso l’opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta. La vicenda in esame è stata complicata dal susseguirsi di provvedimenti che si sono sovrapposti con riferimento alla procedura esecutiva promossa dalla Cassa di Risparmio di Bolzano nei confronti dei due debitori. È certo tuttavia che, diversamente opinando rispetto all’ordinanza qui impugnata, all’originaria udienza del 15.10.2012 il creditore non ha “scelto di soddisfare il proprio credito su uno solo dei crediti pignorati” avendo piuttosto espressamente chiesto l’assegnazione delle somme pignorate in capo al solo sig. B. A. “stante la sospensione dell’esecuzione in capo a Sinico” (cfr. doc. 4).
Ciò premesso l’estinzione della procedura indicata nel provvedimento di assegnazione delle somme pignorate – con conseguente accoglimento dell’istanza de creditore procedente – non può che riferirsi al pignoramento non sospeso II procedimento esecutivo nei confronti della Sinico era in quel momento sospeso, il creditore non ne aveva chiesto l’assegnazione, il provvedimento di assegnazione non poteva che riferirsi al debitore pignorato B. A. e, dunque, l’estinzione della procedura, diretta conseguenza dell’assegnazione richiesta, deve intendersi riferita alla procedura nei confronti del debitore colpito dall’assegnazione. Successivamente il GE ha revocato la sospensione concessa inaudita altera parte nei confronti della Sinico disponendo quindi che anche nei confronti della Sinico si disponesse la prosecuzione della procedura esecutiva.
Ciò posto all’udienza fissata dal giudice per la prosecuzione della procedura esecutiva con l’assegnazione delle somme secondo le espresse le modalità indicate in parte motiva – nella misura di un quinto -, certamente non poteva ritenersi estinta la procedura con conseguente non luogo a provvedere.
Conferma di quanto sopra si rinviene peraltro dalla sentenza, nelle mora emessa, nel giudizio di merito sull’opposizione all’esecuzione – che ha dato origine in via cautelare alle sospensione e poi alla successiva revoca- che, lungi dal dichiarare la cessazione della materia del contendere, ha rigettato l’opposizione promossa dalla Sinico.
Tanto premesso deve essere annullata l’ordinanza resa in data 25.10.2013 e depositata in data 20.11.2013 e dichiarato il diritto del creditore procedere nella procedura esecutiva nei confronti di S. R.. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con applicazione del minimo, in mancanza di costituzione dei convenuti e della fase istruttoria che non si è tenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, cosi dispone:
revoca l’ordinanza impugnata del 25.10.2013 dep. il 20.11.2013;
accerta il diritto del creditore a proseguire nella procedura esecutiva promossa nei confronti della debitrice S. R..
condanna altresì la convenuta a rimborsare a Cassa di Risparmio di Bolzano s.p a. le spese di lite, che si liquidano in € 3.367,00 di cui € 2.767,00 per compenso oltre rimborso forfetario IVA e epa.
Verona, 28/07/2015
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto



